Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi di una Recente Sentenza
La rinuncia al ricorso è un atto processuale con cui la parte che ha impugnato una decisione giudiziaria manifesta la volontà di non proseguire nel giudizio. Questo atto, apparentemente semplice, comporta conseguenze giuridiche precise e inevitabili, come chiarito da una recente sentenza della Corte di Cassazione. Il caso in esame offre uno spaccato chiaro su cosa accade quando un imputato decide di fare un passo indietro dopo aver avviato un procedimento di impugnazione.
Il Contesto Processuale del Caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza del Tribunale del Riesame, che, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero, aveva disposto la misura della custodia in carcere per un individuo accusato di un reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990, comunemente noto come Testo Unico sugli Stupefacenti.
Contro tale decisione, l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, aveva proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito della questione, lo stesso ricorrente ha presentato una dichiarazione sottoscritta con cui rinunciava formalmente al ricorso.
La Decisione della Corte e le Conseguenze della Rinuncia al Ricorso
Di fronte alla dichiarazione di rinuncia al ricorso, la Corte di Cassazione ha dovuto semplicemente applicare le norme procedurali che disciplinano tale evenienza. La decisione è stata netta e prevedibile, basata su due articoli fondamentali del codice di procedura penale.
L’Inammissibilità come Sanzione Processuale
Il primo effetto della rinuncia è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. L’articolo 591 del codice di procedura penale elenca le cause di inammissibilità dell’impugnazione e, tra queste, figura espressamente la rinuncia. L’atto di rinuncia, quindi, priva la Corte della possibilità di entrare nel merito delle questioni sollevate, chiudendo di fatto il procedimento.
Le Sanzioni Economiche Previste dalla Legge
Il secondo effetto, altrettanto automatico, è di natura economica. L’articolo 616 del codice di procedura penale stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la norma prevede il versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. Nel caso specifico, la Corte ha fissato tale somma in 500 euro, non ravvisando alcuna ragione per esonerare il ricorrente da tale pagamento.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte Suprema sono lineari e si fondano su un’applicazione diretta della legge. La rinuncia è un atto dispositivo della parte che estingue il rapporto processuale di impugnazione. Una volta formalizzata, essa produce l’effetto automatico dell’inammissibilità, come previsto dall’art. 591 c.p.p. Il giudice non ha discrezionalità nel decidere se accettare o meno la rinuncia; deve semplicemente prenderne atto e dichiarare l’impugnazione inammissibile.
Di conseguenza, scatta l’applicazione dell’art. 616 c.p.p. Questa norma ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare impugnazioni presentate in modo avventato o dilatorio. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria non è una valutazione sul comportamento del ricorrente, ma una conseguenza giuridica predeterminata legata alla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha sottolineato che nel caso di specie non emergevano ‘ragioni di esonero’, confermando la natura quasi automatica di tale condanna.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La sentenza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la presentazione di un’impugnazione è un atto serio che non può essere intrapreso alla leggera. La successiva rinuncia al ricorso non è un atto neutro, ma comporta conseguenze giuridiche ed economiche precise. Chi decide di rinunciare deve essere consapevole che, salvo casi eccezionali, sarà tenuto a sostenere i costi del procedimento attivato e a versare una sanzione pecuniaria. Questa decisione serve a responsabilizzare le parti processuali e a garantire che le risorse del sistema giudiziario siano impiegate per esaminare questioni che le parti intendono effettivamente portare a una decisione di merito.
Cosa succede se una persona rinuncia a un ricorso in Cassazione?
Quando una persona rinuncia formalmente a un ricorso già presentato, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso ‘inammissibile’. Ciò significa che i giudici non esamineranno il caso nel merito e il procedimento si conclude.
Ci sono conseguenze economiche per la rinuncia al ricorso?
Sì. La sentenza stabilisce che la parte che rinuncia al ricorso è condannata a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata a 500 euro, da versare alla cassa delle ammende.
Perché la Corte ha condannato il ricorrente a pagare una sanzione?
La condanna al pagamento della sanzione non è discrezionale, ma è una conseguenza diretta prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale ogni volta che un ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte ha applicato la legge, non avendo trovato motivi validi per concedere un’esenzione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21567 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (RINUNCIANTE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha impugnato l’ordinanza de Tribunale del Riesame di Bologna, con la quale era stato accolto l’appello proposto da Procuratore della Repubblica ed applicata la misura della custodia in carcere per il reato di all’art. 73 DPR 309/1990.
Il ricorrente, con dichiarazione da lui sottoscritta, ha dichiarato di rinunciare al ricorso marzo 2024.
Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 591 cod proc pen.
Segue a norma dell’art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es . cod proc. pen.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2024
Il Conigli re e ‘tensore
Il Presidente