Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 371 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 371 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RAFFADALI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2024 del TRIBUNALE di SIRACUSA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Siracusa ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di diffamazione aggravata;
Preso atto della memoria depositata dal difensore della costituita parte civile, nonché della rinuncia al ricorso depositata dall’imputato;
Considerato che il ricorso è inammissibile avendo il ricorrente rinunciato a coltivare il ricorso proposto;
Considerato che alla declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende che si stima equo stabilire e contenere nella misura di 500,00 Euro, essendo stato comunque il giudice di legittimità impegnato a causa dell’iniziativa del ricorrente;
Considerato, in ordine alla richiesta della parte civile di rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute nel grado che la stessa sia meritevole di accoglimento. Se pur vero che il nostro codice di rito, nel disporre all’art. 589, comma 3, cod. proc. pen. che la dichiarazione di rinuncia sia effettuata nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 581, 582 e 583 c.p.p., non prevede a carico dell’imputato l’obbligo di notificare la rinuncia aila porte c vile, tuttavia, deve configurarsi un onere a carico dell’imputato impugnante che intenda rinunciare al ricorso di comunicare tempestivamente tale volontà alla parte civile, allo scopo di impedire l’espletamento di quell’attività difensionale che ragionevolmente la parte civile svolgerà a seguito della notifica del ricorso da pude deli’imputato, i cui costi le devono essere conseguentemente rimborsati indipendentemente dall’utilità concreta di tale attività per effetto della rinuncia dei ricorso;
Considerato che, nel caso di specie, non risulta che il ricorrente abbia comunicato la rinuncia ai ricorso alla parte civile, la quale ha depositato memoria;
R itenuto, peitant -.o, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della CI somma di euro COGNOME ila, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, nonché alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo;
P. Q. M.
Dichior iiiamini-sibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Condanna, inoltre, l’imputato alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME COGNOME, che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il Presidente