Rinuncia al Ricorso: Non Basta Rinunciare, Bisogna Comunicare
La rinuncia al ricorso è un atto che chiude un capitolo processuale, ma le sue conseguenze possono andare oltre la semplice archiviazione del caso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto fondamentale: la mancata comunicazione tempestiva della rinuncia alla parte civile può costare caro. Vediamo insieme perché questo atto, apparentemente semplice, nasconde un onere di comunicazione cruciale e quali sono le implicazioni economiche per chi decide di fare un passo indietro.
I fatti del caso: dalla condanna per diffamazione alla Cassazione
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di diffamazione aggravata, emessa prima dal Giudice di Pace e successivamente confermata dal Tribunale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, decide di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio. Tuttavia, prima dell’udienza fissata, l’imputato deposita un atto di rinuncia al ricorso, manifestando la volontà di non proseguire con l’impugnazione. Nel frattempo, però, la parte civile, ignara di tale decisione, aveva già incaricato il proprio difensore di preparare una memoria per sostenere le proprie ragioni in vista dell’udienza.
La decisione della Corte sulla rinuncia al ricorso
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia, non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione, però, non si è limitata a questo. I giudici hanno condannato il ricorrente a una triplice sanzione economica:
1. Il pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di 500,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
3. La refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in 2.500,00 Euro oltre accessori di legge.
È quest’ultimo punto a rappresentare il cuore della pronuncia e un importante monito per chiunque intraprenda un’azione legale.
Le motivazioni: l’onere di comunicazione e le conseguenze
La Corte ha basato la sua decisione su un principio di correttezza processuale e di tutela della controparte. Sebbene il codice di procedura penale, nel disciplinare le modalità della rinuncia, non preveda esplicitamente un obbligo di notifica alla parte civile, i giudici hanno ritenuto che esista un onere di comunicazione tempestiva a carico di chi rinuncia.
Il ragionamento è lineare: la parte civile, una volta ricevuto il ricorso, si attiva legittimamente per difendere i propri interessi, sostenendo dei costi. Se il ricorrente decide di rinunciare, ha il dovere di informare la controparte il prima possibile per evitare che questa svolga un’attività difensiva ormai inutile.
Nel caso di specie, non risultando che il ricorrente avesse comunicato la propria volontà di rinunciare alla parte civile, quest’ultima ha legittimamente depositato una memoria difensiva. L’attività legale svolta, sebbene divenuta concretamente inutile per effetto della rinuncia, deve essere rimborsata. La Corte ha sottolineato che i costi devono essere rimborsati indipendentemente dall’utilità concreta di tale attività, proprio perché causati dalla mancata diligenza del rinunciante.
Le conclusioni: implicazioni pratiche per chi impugna una sentenza
Questa ordinanza offre un insegnamento pratico di grande valore. Chi decide di impugnare una sentenza e poi, per qualsiasi motivo, cambia idea e opta per una rinuncia al ricorso, deve agire con prontezza e correttezza. Non è sufficiente depositare l’atto di rinuncia in cancelleria, ma è essenziale e doveroso comunicarlo immediatamente e formalmente alla controparte. Tale accortezza evita di aggravare la propria posizione economica con la condanna al pagamento delle spese legali avversarie, che altrimenti sarebbero state evitate. La giustizia, quindi, non richiede solo il rispetto delle norme, ma anche un comportamento leale che impedisca inutili aggravi di costi e di attività processuale.
Cosa succede processualmente se si presenta una rinuncia al ricorso?
La rinuncia porta a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, impedendo al giudice di esaminare il merito della questione.
Chi paga le spese in caso di rinuncia al ricorso?
Il soggetto che rinuncia al ricorso è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il rinunciante è stato condannato a pagare anche le spese legali della parte civile?
Perché non ha comunicato tempestivamente la sua rinuncia alla parte civile. Questa mancata comunicazione ha costretto la controparte a svolgere attività difensiva (come la redazione di una memoria), sostenendo costi che devono essere rimborsati a prescindere dall’inutilità successiva di tale attività.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 371 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 371 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RAFFADALI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2024 del TRIBUNALE di SIRACUSA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Siracusa ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di diffamazione aggravata;
Preso atto della memoria depositata dal difensore della costituita parte civile, nonché della rinuncia al ricorso depositata dall’imputato;
Considerato che il ricorso è inammissibile avendo il ricorrente rinunciato a coltivare il ricorso proposto;
Considerato che alla declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende che si stima equo stabilire e contenere nella misura di 500,00 Euro, essendo stato comunque il giudice di legittimità impegnato a causa dell’iniziativa del ricorrente;
Considerato, in ordine alla richiesta della parte civile di rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute nel grado che la stessa sia meritevole di accoglimento. Se pur vero che il nostro codice di rito, nel disporre all’art. 589, comma 3, cod. proc. pen. che la dichiarazione di rinuncia sia effettuata nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 581, 582 e 583 c.p.p., non prevede a carico dell’imputato l’obbligo di notificare la rinuncia aila porte c vile, tuttavia, deve configurarsi un onere a carico dell’imputato impugnante che intenda rinunciare al ricorso di comunicare tempestivamente tale volontà alla parte civile, allo scopo di impedire l’espletamento di quell’attività difensionale che ragionevolmente la parte civile svolgerà a seguito della notifica del ricorso da pude deli’imputato, i cui costi le devono essere conseguentemente rimborsati indipendentemente dall’utilità concreta di tale attività per effetto della rinuncia dei ricorso;
Considerato che, nel caso di specie, non risulta che il ricorrente abbia comunicato la rinuncia ai ricorso alla parte civile, la quale ha depositato memoria;
R itenuto, peitant -.o, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della CI somma di euro COGNOME ila, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, nonché alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo;
P. Q. M.
Dichior iiiamini-sibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Condanna, inoltre, l’imputato alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME COGNOME, che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il Presidente