Rinuncia al Ricorso: Quando l’Impugnazione Diventa Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze dirette e irrevocabili della rinuncia al ricorso nel processo penale. Quando un imputato, dopo aver presentato appello, decide di fare un passo indietro, quali sono gli effetti giuridici di tale atto? La Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: la rinuncia preclude qualsiasi esame nel merito e determina l’inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente condanna alle spese.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, con la quale era stata applicata una pena su richiesta delle parti (il cosiddetto ‘patteggiamento’) nei confronti di un imputato per sette diversi delitti, tra cui furto aggravato in concorso. Insoddisfatto del trattamento sanzionatorio ricevuto, l’imputato, tramite il suo difensore, aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge nella determinazione della pena.
La Rinuncia al Ricorso come Atto Decisivo
La vicenda processuale ha subito una svolta decisiva. Successivamente alla presentazione del ricorso da parte del legale, lo stesso imputato ha depositato un atto di rinuncia al ricorso in forma personale. Questo atto unilaterale e volontario ha modificato radicalmente il corso del procedimento. La Corte di Cassazione, infatti, si è trovata di fronte a una manifestazione di volontà chiara e inequivocabile da parte dell’interessato, che di fatto ha svuotato di ogni efficacia l’impugnazione precedentemente proposta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema, con la sua ordinanza, ha applicato un principio consolidato del diritto processuale penale. La rinuncia all’impugnazione, una volta presentata validamente, è un atto che estingue il diritto di contestare la sentenza. Di conseguenza, il giudice dell’impugnazione non può fare altro che prenderne atto e dichiarare il ricorso inammissibile.
La motivazione della Corte è puramente procedurale: non si entra nel merito dei motivi del ricorso (in questo caso, la presunta erroneità del trattamento sanzionatorio), perché l’atto di rinuncia ha privato la Corte stessa del potere di decidere. La dichiarazione di inammissibilità comporta, come previsto dalla legge, due conseguenze automatiche per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato.
2. La condanna al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in cinquecento euro, in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la rinuncia al ricorso è un atto giuridico con effetti definitivi. Chi decide di impugnare una sentenza deve essere consapevole che un eventuale ripensamento, formalizzato in una rinuncia, non solo blocca il processo, ma comporta anche oneri economici. La decisione di rinunciare deve essere, pertanto, ponderata attentamente, in quanto chiude definitivamente la possibilità di ottenere una revisione della decisione impugnata e sancisce la condanna alle spese, indipendentemente dalla fondatezza originaria dei motivi di ricorso.
Cosa succede se, dopo aver fatto ricorso, si cambia idea?
Se viene presentato un atto formale di rinuncia al ricorso, la Corte non esamina più i motivi dell’impugnazione e la dichiara inammissibile. L’atto di rinuncia è decisivo e pone fine al giudizio di appello.
Chi può presentare la rinuncia al ricorso?
La rinuncia può essere presentata dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale. Nel caso specifico, è stata presentata personalmente dall’imputato, rendendola un’espressione diretta e inequivocabile della sua volontà.
Quali sono le conseguenze economiche della rinuncia al ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, anche se causata da una rinuncia, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, come stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38401 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38401 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 del TRIBUNALE di MILANO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Milano con sentenza del del 23 maggio 2024 ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine a sette delitti di cui ag artt. 110, 624 bis e 625 cod. pen.
2.Avverso la sentenza COGNOME, GLYPH a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazioine di legge in ordine al trattamento sanzionatorio,
3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia presentata dall’imputato personalmente.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 3 ottobre 2024