Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17679 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17679 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Mestre il 16/10/1968
COGNOME NOMECOGNOME nato a Venezia il 04/08/1965
COGNOME NOMECOGNOME nato a Venezia il 09/01/1965
avverso la ordinanza del 01/08/2024 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia del 17 luglio 2024, che aveva applicato a NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME le misure cautelari personali per una serie di imputazioni.
In particolare, a Boraso era stata applicata la misura custodiale carceraria per i reati di cui agli artt. 318, 319 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi in qualità di assessore alla mobilità del comune di Venezia e di consigliere comunale ed esponente politico di maggioranza del medesimo ente.
A COGNOME e COGNOME era stata applicata la misura cautelare domiciliare rispettivamente per reato di cui all’art. 353 cod. pen. e per i reati di cui agli art 319 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000.
Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli indagati, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Ricorso di COGNOME.
Il ricorrente contesta la qualificazione giuridica delle condotte nel reato di corruzione rispetto alla fattispecie di traffico di influenze illecite.
Deduce inoltre vizi cumulativi sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura.
2.2. Ricorso COGNOME.
Il ricorrente attacca la valutazione sia della gravità indiziaria per il reato ex art. 353 cod. pen., sia delle esigenze cautelari e della scelta della misura.
2.3. Ricorso Volpato.
Il ricorrente contesta la risposta fornita dal Tribunale in ordine alla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, con riferimento all’uso del captator informatico.
Deduce inoltre la erronea qualificazione giuridica dei fatti negli artt. 318 /319 cod. pen. anziché nell’art. 346-bis cod. pen.
Propone infine, come gli altri ricorrenti, motivi sulla valutazione dei pericoli cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono tutti inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.
I difensori dei ricorrenti hanno depositato prima dell’udienza camerale atto di rinuncia alle impugnazioni proposte.
La difesa di COGNOME in particolare ha fatto presente che nelle more della trattazione della impugnazione il ricorrente è stato posto in libertà.
Risulta inoltre che anche COGNOME da informazioni acquisite dalla Corte, è stato posto in libertà.
Quanto al COGNOME risulta che il ricorrente, nel frattempo, ha ottenut sostituzione della misura cautelare carceraria con quella domiciliare.
A fronte di tali emergenze processuali, deve prendersi atto della rinuncia ricorsi e comunque della sopravvenuta mancanza di interesse dei ricorrenti al
trattazione delle loro impugnazioni.
3. Consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Alla inammissibilità dei ricorsi, anche se vi è stata rinunzia, non conseguo le pronunce di cui all’ad 616, comma 1, cod. proc. pen. per le ragioni sottese
rinunzia stessa.
P.Q.M.
Dichiara la inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse
Così deciso il 0
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3772025.