Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31817 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
Sui ricorsi presentati da:
COGNOME NOME, nato a Aversa il DATA_NASCITA;
NOME, nato a Viareggio il DATA_NASCITA,
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 23/01/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 23/01/2024, il Tribunale del riesame di Napoli confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli in data 14/12/2023, finalizzato alla confisca dell’impianto di recupero rifiuti della società RAGIONE_SOCIALE.
Avverso l’ordinanza insorgono, in qualità di terzi interessati, NOME COGNOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME. Legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, proponendo, tramite il comune difensore, ricorso congiunto per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deducono violazione dell’articolo 606, lettere b), e) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all’articolo 452-quaterdecies cod. pen..
Il GIP aveva disposto il sequestro a fini di confisca ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice di rito, sulla base della previsione normativa dell’articolo 452-quaterdecies cod. pen., che prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono a commettere il reato o che ne cNOMEtuiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
Tuttavia, la RAGIONE_SOCIALE non è confiscabile, appartenendo a terzi estranei al reato, e comunque diversi dall’NOME, il quale ha ricoperto la carica di direttore commerciale della socie fino all’esecuzione della misura cautelare.
L’informativa del 5 dicembre 2023, inoltre, evidenzia come il trasferimento di proprietà sia stato effettivo e non sussistano ruoli fittizi dell’NOME.
Non può essere condiviso l’assunto secondo cui la presenza all’interno della società di dipendenti che erano complici dell’NOME alla restituzione della stessa, posto che contro gl stessi non sono stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza.
Stesso discorso vale per la società RAGIONE_SOCIALE, neppure attinta dalle indagini.
In realtà, il Tribunale del riesame presuppone che sia in capo ai terzi estranei dimostrare l’insussistenza del periculum e non, al contrario, l’accusa a dover dimostrare che i nuovi titolari della società siano i prosecutori dell’attività criminale.
2.2. Con il secondo motivo lamentano violazione dell’articolo 606, lettere b), c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli articoli 452-quaterdecies cod. pen. e 321 c.p.p., nonché mancanza di motivazione, se non in forma stereotipata, in relazione alla concretezza e attualità del periculum in mora.
Il provvedimento non considera: il mutamento dell’assetto proprietario della BE.MA ; le dimissioni dell’NOME; la sNOMEtuzione della misura coercitiva originariamente disposta in capo all’NOME con quella interdittiva.
2.3. Con il terzo motivo lamentano violazione dell’articolo 606, lettere b), c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli articoli 452-quaterdecies cod. pen. e 321 c.p.p. in riferimento al principio di proporzionalità, soprattutto alla luce dell’affievolimento delle esigenze cautela ravvisato in capo all’NOME.
In data 25 giugno 2024 i ricorrenti depositavano dichiarazione congiunta di rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., atte l’intervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dai ricorrenti, pervenuta prima dell’udienza di discussione.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte cNOMEtuzionale n. 186/2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, la condanna dello stesso al versamento, a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi err . iunziaje condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso il 10/07/2024.