Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26312 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMERINUNCIANTE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME., che ha chiesto dichiararsi udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; l’inammissibilita’ del ricorso per intervenuta rinuncia;
preso atto che nessuno è presente per il ricorrente;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 26 marzo 2024 il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato, nei confronti di NOME, la misura della custodia cautelare in carcere.
Più in particolare, il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato di aver preso parte ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1), operante in territorio italiano; è stato inoltre ritenuto concorso nelle condotte di cessione e detenzione di sostanza stupefacente di vario tipo, costituenti attuazione del programma delittuoso
A suo carico sono stati valorizzati, oltre ai controlli sul territorio, la serial delle condotte e la compartecipazione alle vicende associative.
Avverso tale ordinanza, ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo si lamenta inosservanza od erronea applicazione della legge e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, avuto riguardo al tempo intercorso tra i fatti contestati e l’esecuzione della misura.
Né il tribunale ha valutato gli indicatori positivi dedotti e documentati dalla difesa, da cui avrebbe dovuto derivare il superamento della presunzione di cui all’articolo 275, comma 3, cod. proc. pen..
Successivamente è pervenuto atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore e procuratore speciale dell’imputato.
Richiesta e disposta la trattazione orale, all’odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
Essendo intervenuta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.
La parte rinunciante ha anche specificato le ragioni – emerse successivamente alla presentazione del ricorso – che hanno fatto venir meno l’interesse a coltivare l’impugnazione, ovvero l’intervenuta concessione degli arresti domiciliari.
In considerazione del fatto che con il ricorso si deduceva l’assenza delle esigenze cautelari, non ricorrono ipotesi di esonero, e pertanto il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento.
5.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024
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Il Presidente