Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24375 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24375 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
BUIESE NOME NOME a UDINE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 17 ottobre 2023, il Tribunale di Firenze – in funzione di giudice del riesame – confermava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, in ordine a più fatti di bancarotta fraudolenta.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze, entrambi gli indagati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del
loro difensore di fiducia, deducendo, con sei motivi di ricorso, i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, contestando la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari.
Successivamente, il difensore e procuratore speciale degli indagati ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, rappresentando che i ricorrenti «hanno riacquistato la libertà». Il ricorso, dunque, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 500,00. Al riguardo, va rilevato che l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373). Deve essere, peraltro, evidenziato che, nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati ad affermare di avere «riacquistato la libertà», senza allegare il provvedimento di revoca o modifica della misura cautelare e senza neppure specificare se la misura coercitiva sia venuta meno per valutazioni dell’autorità giudiziaria procedente legate a entrambi i profili contestati con il ricorso, ossia senza specificare se il provvedimento di revoca o modifica della misura cautelare sia intervenuto non solo per motivi legati alle esigenze cautelari ma anche ai gravi indizi di colpevolezza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 febbraio 2024.