Rinuncia al ricorso: quando diventa inammissibile e senza costi?
La recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione Terza, offre un’importante chiave di lettura sugli effetti processuali della rinuncia al ricorso. Il caso analizzato riguarda un provvedimento di sequestro emesso per presunti abusi edilizi, ma la decisione finale si concentra su un aspetto puramente procedurale che ha conseguenze pratiche significative per chi impugna un provvedimento giudiziario.
I fatti del caso e l’impugnazione iniziale
Un cittadino si era visto convalidare dal Tribunale del Riesame il sequestro di un immobile, disposto in relazione al reato previsto dall’art. 44 del DPR 309/90. Egli, tramite il proprio difensore, aveva proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi principali. Il primo contestava la sussistenza del fumus del reato, sostenendo che l’attività di demolizione e ricostruzione effettuata rientrasse in una legittima ristrutturazione edilizia. Il secondo motivo lamentava la mancanza di motivazione riguardo al periculum in mora, ovvero il rischio concreto che il mantenimento della disponibilità dell’immobile potesse aggravare le conseguenze del reato.
L’impatto della rinuncia al ricorso
Il punto di svolta del procedimento è rappresentato dalla dichiarazione di rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente. Questo atto ha spostato completamente il focus della Corte, dal merito delle questioni sollevate (la legittimità del sequestro) all’analisi delle conseguenze di tale rinuncia.
La Corte ha rilevato che, alla luce della rinuncia, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. La particolarità della decisione risiede nel fatto che la rinuncia è stata determinata da un evento esterno non imputabile al ricorrente: l’intervenuta revoca del sequestro. Questo elemento è cruciale e ha guidato la Corte nella sua deliberazione finale.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, applicando l’art. 589, comma 2, del codice di procedura penale, ha stabilito che, essendo la causa della rinuncia (la revoca del sequestro) non attribuibile alla volontà o alla colpa del ricorrente, non vi era motivo di porre a suo carico alcun onere economico. La logica è chiara: se l’interesse a proseguire l’impugnazione viene meno per un fatto indipendente dalla parte, non sarebbe giusto penalizzarla.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, ma senza alcuna conseguenza negativa per il rinunciante. La Corte non è entrata nel merito dei motivi originari del ricorso, poiché la rinuncia ha reso superfluo ogni esame sulla fondatezza delle doglianze relative al sequestro edilizio.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio procedurale fondamentale: la rinuncia al ricorso comporta la sua inammissibilità. Tuttavia, illumina anche una sfumatura importante: quando la rinuncia è motivata da eventi esterni e non imputabili al ricorrente, come la revoca del provvedimento impugnato, essa non comporta l’addebito di spese o sanzioni. Si tratta di una tutela per il cittadino, che evita di essere gravato di costi per un’azione legale divenuta inutile a causa di circostanze sopravvenute e favorevoli, indipendenti dalla sua volontà.
Cosa succede se si presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
A seguito della presentazione di una rinuncia, il ricorso viene dichiarato inammissibile e la Corte non esamina nel merito le questioni sollevate.
Se la rinuncia al ricorso è causata dalla revoca del provvedimento impugnato, il ricorrente deve pagare le spese?
No. Come stabilito dalla Corte in questo caso, se la causa della rinuncia non è imputabile al ricorrente (ad esempio, perché il sequestro è stato revocato), la dichiarazione di inammissibilità avviene senza oneri per il rinunciante.
Perché la Corte non ha deciso sui motivi originali del ricorso riguardanti il reato edilizio?
La Corte non ha esaminato i motivi originali perché la rinuncia all’impugnazione ha reso superfluo ogni esame nel merito, chiudendo il procedimento con una dichiarazione di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47701 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47701 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 6/02/2023 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 6 febbraio 2023 il tribunale del riesame di Palermo rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento di convalida del sequestro emesso dal Gip del medesimo tribunale in relazione al reato ex art. 44 del DPR 309/90.
Avverso l’ordinanza del tribunale Di COGNOME NOME tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.
Con il primo deduce vizi ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione al fumus del reato ipotizzato. Contestandosi la tesi del tribunale per cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Si contesta la motivazione della scelta di ritenere la intervenuta demolizione integrante la fattispecie ipotizzata. Il tribunale avrebbe violato il citato art. 44 e l’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/01, posto che il citato art. 3 includerebbe nella ristrutturazione tre legittime ipotesi d demolizione e ricostruzione. E quindi il tribunale sarebbe incorso in errore laddove avrebbe sostenuto l’esclusione dalla ristrutturazione della attività di demolizione sebbene nel caso concreto il ricorrente si fosse dotato di titolo abilitativo inerente l’attività di ristrutturazione con previsione di prev demolizione e ricostruzione del manufatto.
Con il secondo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora. Perazltro a fronte di un edificio demolito si sarebbe dovuto spiegare come fosse possibile che la libera disponibilità di un immobile non più demolito, potesse agevolare la commissione di altri reati.
A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 589 comma 2 cod. proc. pen., da parte del ricorrente.
Alla stregua della predetta rinuncia, per intervenuta revoca del sequestro, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, senza onere per il ricorrente, atteso che la causa della rinunzia non è allo stesso imputabile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 15.11.2023.