Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11558 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11558 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 27/08/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Catanzaro udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 27/08/2025, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME NOME in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990.
2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l’indagato, affidando il ricorso a tre motivi.
2.1.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza.
2.2. Con il secondo motivo lamenta insussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lettera c) cod. proc. pen.,non avendo il giudice esplicitato elementi in ordine a possibili future condotte reiterative del reato.
2.3.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza.
Il AVV_NOTAIO generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso va dichiarato inammissibile, poichØ, in data26/01/2026, il ricorrente, a mezzo del procuratore speciale, vi ha rinunciato.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente