Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46554 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46554 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato il 13/04/1974 a Napoli e COGNOME NOME nata 03/10/1976 a Napoli avverso l’ordinanza del 06/03/2024 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 2020 dal Procuratore generale, NOME COGNOME che ha invocato declaratoria l’inammissibilità del ricorso preso atto della dichiarazione di rinuncia al gravame resa 1’11 novembre 202 dal difensore e procuratore speciale dei sigg.ri COGNOME Pasquale e COGNOME NOMECOGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 6 marzo 2024 il Tribunale di Napoli, nel procedimento di incidente di esecuzione promosso nell’interesse dei ricorrenti in qualit
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comproprietari dell’immobile sito in Casoria (NA), alla INDIRIZZO– Int. 19, teso ad ottenere la revoca degli ordini di demolizione di c procedimenti RESA n. 66/2005 e 648/2007, ha rigettato l’istanza.
Ha osservato il Tribunale che COGNOME e COGNOME sono proprietari di due dell 23 unità immobiliari in cui COGNOME, loro dante causa, ha illegittimament frazionato un unico immobile abusivo; che per le dedotte 23 unità immobiliari risultano presentate 14 istanze di condono da soggetti estranei all’abuso; che il 1996 ed il 1997 tutti i promittenti acquirenti hanno fatto rinuncia all’acqu COGNOME è subentrato nella titolarità delle istanze di condono pendenti; che odierni ricorrenti, che hanno acquistato l’immobile sulla base di un’istanz condono ancora non definita, certamente erano a conoscenza del pregiudizio che gravava sull’immobile. Il Tribunale è prevenuto pertanto al rigetto, premesso ch la sanzione della demolizione non ha carattere punitivo, ritenuto rispett l’invocato canone di proporzionalità asseritamente violato e considerato che permesso di costruire n. 41, rilasciato il 10 febbraio 2015, deve ritenersi illeg perché la relativa istanza titolo edilizio era stata proposta da soggetto estra reato, in nessun rapporto con il bene, e richiamando la giurisprudenza di legittim in tema di illegittimità di condoni parziali elusivi delle finalità di tutela sot norma che pone limiti alla cubatura condonabile.
COGNOME e COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, hanno propo tempestivo ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui hanno dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norm giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale , a-m dell’art. 606, comma 1, lett.b, cod.proc.pen..
Assumono i ricorrenti che, acquirenti della unità posta al 5° piano dell’immobile quo, int. 19, individuato dai dedotti dati catastali , già contraenti per l’acqu mutuo con garanzia ipotecaria, è stato rilasciato a loro nome permesso di costrui in sanatoria il 23 settembre 2016; che approvata in data 16 dicembre 2022 da competente ufficio pianificazione e controllo del territorio determina di spesa far fronte all’intervento di demolizione, hanno pertanto presentato istanza incidente di esecuzione invocando la revoca dell’ordine di demolizione rigetta con l’ordinanza impugnata.
Lamentano, a proposito dell’ordinanza de qua, premessa la funzione da riconoscersi all’ordine di demolizione, non sanzionatoria ma ripristinatoria, l’eventuale demolizione inciderebbe su persone diverse da chi ha realizzato l’abu e a distanza di un congruo lasso di tempo dalla sua realizzazione; invocan l’affidamento in loro generato dall’agire delle istituzioni -notaio, banca, com dipendenti comunali-; censurano, in caso di esecuzione dell’ordine di demolizione
CI
il mancato rispetto del principio di proporzionalità della misura rispetto al d del privato all’abitazione, garantito dalla legislazione nazionale e comunita sottolineano la necessità di positiva valutazione dell’interventuo permesso costruire in sanatoria.
Con dichiarazione resa 1’11 novembre 2024 dal difensore e procuratore speciale, avv. M.COGNOME i sigg.ri COGNOME Pasquale e COGNOME NOMECOGNOME hanno rinunciato al gravame. La rinuncia è tempestiva, in quanto pervenuta press questa Corte In data 11 novembre 2024, con udienza fissata ad oggi 27 novembre 2024.
La rinuncia determina l’inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte pri ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsion di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l’art. 616 c proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la consegue che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comm codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all’impugnazione ( 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).
P.Q.M.
e Dichiara inammissibili. t ricorst, e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024
e stensore
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