Rinuncia al Ricorso: Quando l’Appello Diventa Inammissibile
La rinuncia al ricorso è un atto processuale di fondamentale importanza che può determinare l’esito di un giudizio in Cassazione. Attraverso questo atto, una parte dichiara formalmente di non avere più interesse a proseguire con l’impugnazione presentata, portando a conseguenze procedurali ben definite. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce gli effetti diretti di tale rinuncia, stabilendo l’inammissibilità del ricorso e delineando le circostanze in cui non si applicano ulteriori sanzioni.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto gravemente indiziato del reato di corruzione propria. La difesa dell’indagato aveva impugnato l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l’istanza di riesame, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione.
Successivamente alla proposizione del ricorso, tuttavia, lo stesso ricorrente ha presentato una formale dichiarazione di rinuncia. Tale atto è stato motivato da una sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, una circostanza che ha radicalmente cambiato il quadro processuale.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Rinuncia al Ricorso
Preso atto della dichiarazione, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sul principio consolidato secondo cui la rinuncia all’impugnazione, se ritualmente formalizzata, preclude al giudice la possibilità di esaminare il merito delle questioni sollevate. L’atto di rinuncia, infatti, estingue il rapporto processuale legato all’impugnazione stessa, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si concentrano sull’effetto giuridico della rinuncia. I giudici hanno rilevato che la rinuncia al ricorso è stata presentata ritualmente e motivata da una specifica ‘sopravvenuta carenza di interesse’. Questo elemento è stato decisivo.
La Corte ha ritenuto che, in questo specifico contesto, all’inammissibilità del ricorso non dovessero seguire le ulteriori pronunce sanzionatorie che l’articolo 613 del codice di procedura penale talvolta prevede in altri casi di inammissibilità. La ragione di questa scelta risiede nelle ‘addotte ragioni giustificative’ che accompagnavano la rinuncia. In sostanza, la Corte ha riconosciuto la validità e la fondatezza delle motivazioni alla base della rinuncia, distinguendo questa situazione da altre in cui un ricorso viene dichiarato inammissibile per vizi formali o manifesta infondatezza.
Le Conclusioni
La sentenza offre un importante spunto di riflessione sulle conseguenze della rinuncia al ricorso nel giudizio di legittimità. Viene confermato che la rinuncia è un atto dispositivo che conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità, chiudendo il procedimento. Tuttavia, il provvedimento sottolinea anche una significativa distinzione: se la rinuncia è sorretta da motivazioni valide e giustificate, come una sopravvenuta carenza di interesse, il ricorrente può evitare le conseguenze sanzionatorie tipicamente associate all’inammissibilità. Questa pronuncia ribadisce l’importanza della strategia processuale e della corretta formalizzazione degli atti difensivi.
Cosa succede legalmente quando si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Questo significa che il caso non viene esaminato nel merito e il procedimento di impugnazione si conclude.
La rinuncia al ricorso comporta sempre sanzioni per chi l’ha presentato?
No. Secondo questa sentenza, se la rinuncia è supportata da ragioni giustificative valide (come una sopravvenuta carenza di interesse), le ulteriori pronunce sanzionatorie che possono derivare da un’inammissibilità non vengono applicate.
Qual era il reato per cui l’indagato era stato posto agli arresti domiciliari?
L’indagato era sottoposto agli arresti domiciliari perché gravemente indiziato del reato di corruzione propria.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15270 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15270 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COGNOME il 18/06/1945 avverso l’ordinanza del 03/06/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che hz chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per la rinunzia all’impugnazione
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che la difesa di NOME COGNOME sottoposto alla misura degli arresti dc miciliari perché gravemente indiziato del reato di corruzione propria, ha impugnato Voi dinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato il riesame in erposto dall’indagato;
Rilevato, ancora, che il ricorrente ha ritualmente rinunziato al ricorso per la sopra /venuta carenza di interesse meglio precisata nella dichiarazione di rinunzia;
Ritenuto che nel caso, alla inammissibilità del ricorso conseguente alla rinur zia non seguono anche le pronunce di cui all’ad 613 cpp. per le addotte ragioni giusi ificative sottese alla rinunzia stessa;