Rinuncia al Ricorso: Analisi di una Decisione della Cassazione
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che, sebbene possa sembrare una semplice ritirata, ha conseguenze giuridiche precise e definitive. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di analizzare gli effetti di tale atto, in particolare quando interviene a seguito di un mutamento delle circostanze fattuali. Il caso esaminato dimostra come un evento sopravvenuto possa rendere un’impugnazione priva di interesse, portando la parte a desistere formalmente.
I Fatti del Caso: Dall’Arresto alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine con l’arresto in flagranza di un individuo per illecita detenzione a fini di spaccio di una modica quantità di sostanza stupefacente. A seguito della convalida dell’arresto, il Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) del Tribunale di Salerno applicava nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Contro tale ordinanza, la difesa presentava un’istanza di riesame, che veniva però rigettata dal Tribunale di Salerno. Non ritenendosi soddisfatto, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, lamentando vizi di violazione di legge e di motivazione riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e all’adeguatezza della misura cautelare.
La Svolta Processuale: La Rinuncia al Ricorso
Il colpo di scena avviene prima ancora della discussione del ricorso davanti alla Suprema Corte. Il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, inviava tramite posta elettronica certificata (PEC) un atto formale di rinuncia al ricorso.
Questa decisione era motivata da un fatto nuovo e determinante: nelle more del giudizio di cassazione, era intervenuto un ordine di esecuzione che sostituiva la misura degli arresti domiciliari con la più gravosa custodia in carcere. Questo mutamento della situazione cautelare ha evidentemente reso obsoleto e privo di interesse pratico il ricorso originario, che verteva proprio sull’adeguatezza degli arresti domiciliari.
Le Motivazioni della Corte sulla Rinuncia al Ricorso
La Corte di Cassazione, ricevuta la comunicazione, non è entrata nel merito dei motivi del ricorso. Il suo compito, in questi casi, è puramente ricognitivo. La legge processuale, infatti, è molto chiara sul punto.
L’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale stabilisce che l’impugnazione è inammissibile in caso di rinuncia al ricorso. La volontà della parte di non proseguire con il giudizio è sovrana e preclude al giudice qualsiasi valutazione sulle ragioni dell’impugnazione.
Di conseguenza, la Corte ha preso atto della volontà espressa dal difensore e ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per motivi sopravvenuti. Tale dichiarazione ha un effetto tombale sul procedimento.
Le Conclusioni: L’Effetto Immediato dell’Inammissibilità
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso comporta l’immediata estinzione del rapporto processuale. Ciò significa che il procedimento relativo a quell’impugnazione si chiude istantaneamente, senza alcuna pronuncia sul merito.
Questa sentenza evidenzia l’importanza delle valutazioni strategiche della difesa nel corso di un procedimento penale. Un mutamento delle circostanze, come l’aggravamento di una misura cautelare, può rendere inutile o addirittura controproducente insistere su un’impugnazione, spingendo a una rinuncia formale per evitare ulteriori complicazioni o spese processuali.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile senza esaminarlo nel merito. Questo comporta l’immediata estinzione del rapporto processuale relativo a quell’impugnazione.
Perché in questo caso specifico è stata presentata una rinuncia al ricorso?
La rinuncia è stata presentata a seguito di un evento sopravvenuto: la misura cautelare degli arresti domiciliari, oggetto del ricorso, era stata sostituita con la più grave custodia in carcere, rendendo di fatto l’impugnazione priva di interesse pratico.
Su quale base giuridica si fonda la decisione di inammissibilità della Corte?
La decisione si basa sull’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, il quale prevede espressamente che il ricorso sia dichiarato inammissibile in caso di rinuncia da parte dell’appellante.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12673 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12673 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Sant’Agnello il 16/11/1991
avverso l’ordinanza del 11/11/2024 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 11/11/2024, il Tribunale di Salerno ha rigettato l’istanza di riesame presentata nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza del 21/10/2024, con la quale il Gip del Tribunale di Salerno, previa convalida dell’arresto in flagranza, applicava nei confronti del ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 110 e 73, commi 1 e 4, d.P. n. 309 del 1990. GLYPH
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I fatti contestati all’imputato hanno ad oggetto l’illecita detenzione, per l spaccio, di 4,15 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Avverso tale ordinanza l’indagato propone ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, in cui deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione ai profili della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati a ascritti nell’incolpazione provvisoria, e relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura cautelare applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con atto inviato a mezzo pec del 31/01/2025, l’avv. NOME COGNOME munita di procura speciale, ha rinunciato al ricorso, essendo intervenuto, in data 22/01/2025, ordine di esecuzione di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere.
2.L’intervenuta rinuncia al ricorso impone di dichiarare, ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per motivi sopravvenuti determinando l’immediata estinzione del rapporto processuale.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 06/02/2025
Il Consigliere estensore