Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36732 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36732 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG COGNOME,
PG’chiede l’inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia allo stesso.
ludito il
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Napoli, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari de medesimo Tribunale in data 19 gennaio 2024, nei confronti di NOME COGNOME, in relazione ai reati di tentato omicidio pluriaggravato ai danni di NOME e NOME COGNOME, di porto delle armi utilizzate per commetterlo, infine del reato di pubblica intimidazione con uso di armi, rispettivamente contestati ai capi a), b) e c) nell’imputazione provvisoria.
Il Tribunale del riesame richiamava in premessa gli esiti delle attività investigative così come sunteggiate nell’ordinanza genetica.
In sintesi, per quanto qui d’interesse, il fatto oggetto d’incolpazion riguardava gli accadimenti occorsi nella notte dell’Il dicembre 2023, quando NOME COGNOME e la compagna, NOME COGNOME, furono fatti oggetto di un’aggressione armata mentre stavano percorrendo una via del centro abitato, a bordo dell’autovettura condotta dal primo, da parte di cinque o sei persone che, accostatisi al mezzo a bordo di tre scooter, facevano simultaneamente e ripetutamente fuoco al loro indirizzo, cagionando a ciascuno le lesioni indicate nell’incolpazione provvisoria.
2.1. La provvista indiziaria a carico del ricorrente era costituita in pri luogo dalle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza installati lungo i tratti stradali interessati dagli eventi: uno dei tre scooter a bordo dei quali viaggiavano gli autori dell’azione delittuosa, segnatamente quello targato TARGA_VEICOLO, intestato a NOME COGNOME, era certamente in uso all’indagato, controllato a bordo dello stesso, unitamente alla propria compagna NOME COGNOME, il giorno 6 dicembre 2023. Detto ciclomotore era inoltre ritenuto sicuramente in uso all’indagato anche al momento dei fatti, perché quaranta minuti prima dell’agguato le telecamere l’avevano ripreso (ben visibile in volto e con indosso un giubbotto di colore blu) a bordo di quel mezzo, unitamente a COGNOME; le stesse telecamere riprendevano poco dopo un uomo alla guida dello stesso ciclomotore TARGA_VEICOLO, che indossava lo stesso giubbotto, affiancare l’autovettura delle vittime dal lato del guidatore, mentre il passeggero de medesimo mezzo puntava una pistola verso il conducente dell’auto.
In secondo luogo erano valorizzate le indicazioni provenienti dalle conversazioni captate all’interno delle stanze dell’ospedale in cui erano ricoverati COGNOME e COGNOME, nonché il contenuto delle telefonate intercorse sulle utenze in uso al primo ed ai genitori di entrambe le vittime, alla cui stregua i Giudici del
cautela ritenevano che COGNOME – che aveva riferito alle Forze dell’ordine di avere subito una rapina – aveva, invece, riconosciuto quantomeno uno dei partecipi all’agguato, che nelle conversazioni era individuato come come “COGNOME“, che era indicato nelle telefonate come “NOME“, e al quale si faceva più volte riferimento nelle conversazioni inerenti all’aggressione (Si vedano le telefonate in cui si parla del “padre di NOME“, e della suocera indicata come “NOME“, nonché quelle riferite alla contemporanea presenza, in epoca antecedente ai fatti, di vittima e dello sparatore nella città Bucarest.
La causale dell’agguato era ravvisata nei contrasti tra la famiglia COGNOME e quella delle vittime che si contendevano la primazia nel rione Sanità e che, dalla primavera del 2021, aveva visto il susseguirsi di episodi criminosi tra le due avverse fazioni che avevano interessato lo stesso indagato (ricoverato nel mese di aprile 2021 presso il locale nosocomio a seguito di ferita d’arma da fuoco) e NOME COGNOME, a sua volta vittima di più di un agguato, l’ultimo dei quali avvenuto nel mese di agosto del 2021, allorquando era stato ricoverato presso il pronto soccorso del locale ospedale a seguito dell’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco.
2.2. Così ribadita la ricostruzione dei fatti, il Tribunale ribadiva correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato al capo a) come tentato omicidio (p. 8 e 9 del provvedimento impugnato), osservando altresì (p. 10) tale ricostruzione rendeva contezza della esistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche per il reati contestai ai capi b) e c) dell’addebito provvisorio.
2.3. Presenti, dunque, i gravi indizi di colpevolezza, riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva che la contestazione operata, «per più reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis 1. cod. pen.» ponesse una doppia presunzione della loro sussistenza, rimarcando in particolare quella del pericolo di reiterazione di condotte analoghe, per la personalità negativa di COGNOME, nonchè per la gravità del fatto, quale emergente dalla modalità di attuazione (con esplosione di colpi in una pubblica via del centro storico cittadino) e dalla causale (la contrapposizione tra gruppi criminali di matrice camorristica),
Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi.
3.1. Con il primo eccepisce l’inutilizzabilità delle intercettazioni captate i forza dei decreti RIT 8036/2023 e 8037/2023 per vizi di motivazione del provvedimento d’urgenza.
Osserva preliminarmente la difesa che le captazioni in parola erano state attivate sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nell’immediatezza del fatto, che assumeva di essere stata vittima di rapina, ma
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reputata non credibile dagli investigatori. A fronte di una motivazione tautologica in punto del presupposto dell'”urgenza” contenuta nel decreto del Pubblico ministero (che faceva riferimento alla causale camorristica del fatto di sangue e, dunque, alla natura di durata della fattispecie associativa), la nullità non poteva ritenersi sanata dall’incongrua motivazione resa dal Giudice per le indagini preliminari, laddove si ricollega il requisito dell’urgenza alla necessità d individuare la «genesi della richiesta economica», stante la natura istantanea del delitto di rapina.
Da ciò discenderebbe, dunque, la nullità dell’ordinanza impugnata, posto che, una volta esclusi tali elementi indiziari, non residuerebbero elementi idonei a supportare la tesi della riconducibilità dei fatti dell’Il dicembre 2023 a logich di controllo del territorio e, in particolare, la sostenuta tesi dell’inceppament della pistola.
3.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 56, 575 cod. pen. e carenza di motivazione in punto di ribadita qualificazione giuridica del reato di cui al capo a) come tentato omicidio.
La motivazione del Tribunale muoverebbe da un presupposto indimostrato, ovvero la circostanza che la pistola in uso ad uno degli assalitori si fosse inceppata. Del pari apodittica l’osservazione secondo cui gli aggressori avevano continuato a far fuoco nonostante la preghiera di COGNOME di tener conto della presenza della compagna. Infine, si è trascurato che l’azione non era stata portata a termine per volontà degli assalitori, ciò incidendo sulla possibilità d ravvisare la condotta sorretta dall’animus necandi.
3.3. Il terzo motivo censura la violazione degli artt. 272, 274 e 292 cod, proc. pen. in relazione ai reati di cui ai capi b) e c).
Il Giudice per le indagini preliminari avrebbe applicato la misura cautelare solo per il reato di cui al capo a), essendo successivamente intervenuto con un provvedimento di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. che, tuttavia, avendo ad oggetto i soli gravi indizi di reità per i reati di cui ai capi c), sarebbe carente delle relative esigenze cautelari delle quali mancherebbe, pertanto, la relativa motivazione.
E’ stata depositata, in data 26 aprile 2024, la requisitoria scritta de Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con la quale s’invocava il rigetto del ricorso.
In data 13 maggio 2024 l’indagato, con atto a sua firma, autenticata dal difensore di fiducia, ha dichiarato di «rinunciare alla procedura».
Il medesimo Sostituto Procuratore generale, presente in udienza, ha dunque rettificato le proprie conclusioni e ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che il difensore del ricorrente aveva chiesto la discussione orale ai sensi dell’art. 23, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, ma vi è «rinuncia alla procedura» con dichiarazione pervenuta il 13 maggio 2024, da intendersi chiaramente quale rinuncia alla trattazione orale e al ricorso.
Ciò nonostante il Sostituto Procuratore generale ha discusso oralmente, avendo il Collegio ritenuto che la sopravvenuta rinuncia alla discussione orale non determini il mutamento del rito nella forma cartolare, disciplinata dall’art. 23, comma 8, d.l. citato.
Ritiene, invero, il Collegio di dare continuità al principio di diritto, che qui condivide e ribadisce, secondo cui «In tema di disciplina emergenziale da Covid19, la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell’art. 2 comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza. (In motivazione la Corte ha precisato che, ove si consentisse il mutamento del rito per effetto della rinuncia unilaterale alla discussione, verrebbe leso il diritto di difesa delle altre parti che hanno riposto legittimo affidamento sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali, non provvedendo al deposito di conclusioni scritte) (Sez, 2 n. 42410 del 17/06/2021, Basite, Rv. 282207; Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520).
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per rinuncia.
La rinuncia all’impugnazione è, invero, una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, COGNOME; Cass. 18 gennaio 1991, COGNOME; Cass. 14 gennaio 1994, COGNOME; Cass. 2 febbraio 1996, COGNOME).
È altresì un negozio formale che non ammette equipollenti e dev’essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 cod. proc. pen., al fine garantire la provenienza dai soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti.
Nel caso di specie sussistono tutti i requisiti fissati dalla legge, poiché la dichiarazione di rinuncia al ricorso – ritualmente trasmessa alla cancelleria di
questa Corte (ove è pervenuta in data 13 maggio 2024) è stata fatta personalmente da parte di NOME COGNOME, con specifica indicazione del provvedimento cui ineriva, e la sua firma è stata autenticata dal difensore.
S’impone, pertanto, la declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione stessa, ai sensi degli art. 589 cod. proc. pen e 591, comma 1 let. d) cod. proc. pen., con preclusione, di fatto, della valutazione del ricorso.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente