Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33024 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33024 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMENOME nato a Matera il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 15/03/204 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari ha confermato l’ordinan cautelare emessa nei confronti di NOME COGNOME con la COGNOME gli è stata app la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alla ritenuta indiziaria in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110, 353, 416-bis.1 cod. pen in concorso con altri e al fine di assicurare il sostentamento economico al RAGIONE_SOCIALEí di Bari, per tramite di NOME COGNOME – soggetto intraneo al suddetto – con minaccia e avvalendosi della forza intirnidatrice derivante dalla com appartenenza di COGNOME, COGNOME e COGNOME al suddetto RAGIONE_SOCIALE mafios turbavano, anche mediante l’allontanamento di alcuni degli iniziali offerent gara per pubblici incanti, indetta dal Tribunale di Matera Sezione fallimen avente ad oggetto la vendita di un opificio nella zona industriale di Mater particolare, ponevano in essere la suindicata condotta in cambio de corresponsione da parte degli aggiudicatari della somma complessiva di eur 130.000 (30.000 dei quali in forma di sponsorizzazione in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riconducibile a NOME COGNOME e restanti 100.000 consegnati in contanti). In particolare, NOME COGNOME rivolgendosi dapprima a NOME COGNOME e NOME COGNOME ( appartenen al diverso e concorrente RAGIONE_SOCIALE mafioso RAGIONE_SOCIALE) e successivamente a NOME COGNOME e COGNOME ( appartenenti al RAGIONE_SOCIALE COGNOME), tuttavia non si aggiudicava in quanto non “selezionato” dai referenti del RAGIONE_SOCIALE COGNOME a causa della minore of economica in loro favore, mentre NOME COGNOMECOGNOME COGNOME avvocato, che agendo da anello di collegamento tra gli uomini del RAGIONE_SOCIALE COGNOME e il predetto imprend COGNOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOMECOGNOME dell’asta in favore dei quest’ult prodigava per allontanare (“parcheggiare”) un altro dei pretendenti, ovver “RAGIONE_SOCIALE“. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori d NOME COGNOME deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo erronea applicazione della legge penale e manifest illogicità della motivazione in relazione al ritenuto concorso del ricorrent turbativa d’asta aggravata.
Il ricorrente è stato coinvolto nella vicenda dalla iniziativa del suo cons legale AVV_NOTAIO che contattò di sua iniziativa NOME COGNOME che, a sua volta, coinvolse NOME COGNOME, senza che il suo assistito ne sa nulla. Cosicché il COGNOME COGNOME vittima e non certo compartecipe dell’iniziat gruppo criminale che per conseguire un proprio tornaconto economico aveva deciso di pilotare l’asta in favore dei “vecchi dipendenti”. Né rileva che egli
tentato di ottenere via libera “grazie all’intervento del suo ex RAGIONE_SOCIALEo NOME” da esponenti di primo piano del RAGIONE_SOCIALE… salvo verifica loro incompetenza territoriale nella zona di RAGIONE_SOCIALE“, condotta po commendevole, ma che certo no vale a renderlo colluso con coloro che lo hanno allontanato dalla gara e concorrente nel reato di turbativa d’asta consumato co i suoi interessi e all’opposto della sua volontà.
Né si può logicamente sostenere che il ricorrente abbia deciso “di n partecipare alla licitazione sulla base di un’intesa raggiunta con il gruppo maf essendosi allontanato dalla gara svoltasi il 20 luglio 2018 per una imposiz esplicitata nel corso dell’incontro del 12 luglio 2018 (v. pg. 68 e 69 della ord impugnata), dovendosi escludere qualsiasi concreto rilievo al paventato “sosteg per reperire un altro capannone” (v. pg.63 dell’ordinanza).
2.2. Con il secondo motivo erronea applicazione dell’art. 416-bis.1 cod. p e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta aggrav essendosi operata una immotivata e inammissibile parificazione tra la posizio del ricorrente e quella degli appartenenti al sodalizio criminale e il pr intermediario.
Quanto al metodo mafioso, se il COGNOME COGNOME vittima, mai gli potrebbe ess ascritta la aggravante; se non è vittima per via della sua volontaria sottoposi al giogo del gruppo mafioso, non vi è ragione alcuna per ritenerlo corresponsab di un metodo mai esplicatosi nei suoi confronti, essendo estraneo a tutte la antecedenti e successive al suo intervento nella vicenda e ai rapporti intercors gli altri potenziali partecipanti all’asta, in relazione ai quali manca descrizione del preteso metodo adottato.
In ogni caso, questo non può essere solo oggettivamente ascritto al ricorren che conosceva lo COGNOME solo come pregiudicato ma non come esponente del RAGIONE_SOCIALE COGNOME; così analogamente per il COGNOME.
Quanto alla agevolazione mafiosa, manca qualsiasi indizio della volontà de ricorrente di agevolare il RAGIONE_SOCIALE, essendosi mosso esclusivamente per proprio interesse e deponendo in tal senso l’essersi rivolto sia a esponenti d COGNOME che a quelli del RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Con il terzo motivo erronea applicazione della legge penale e manifes illogicità della motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari in tenuto conto della incensuratezza del ricorrente e alla sua estraneità agli am della criminalità organizzata nonché della occasionalità dell’episodio risale luglio 2018, è davvero incomprensibile il riferimento a “rapporti verosimilmen perduranti tra l’imprenditore materano e gli esponenti mafiosi suoi coindaga dovendosi così prendere in considerazione la rilevanza del tempo trascorso d fatti.
E’ pervenuta rinuncia al ricorso da parte dell’ AVV_NOTAIO difensore dell’indagato munito di apposita procura speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per rinuncia ai sensi dell’art. 591, comma 1, d) cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 11 luglio 2024.