Rinuncia al Ricorso per Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Nel complesso panorama del diritto processuale penale, la rinuncia al ricorso rappresenta un atto formale con cui una parte decide volontariamente di abbandonare un’impugnazione già presentata. Questa scelta, apparentemente semplice, comporta conseguenze giuridiche precise e irrevocabili. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare gli effetti di tale atto, che determina l’immediata conclusione del procedimento di legittimità.
I Fatti del Caso: La Condanna e l’Impugnazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per un reato previsto dall’articolo 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990, in materia di sostanze stupefacenti. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato.
Avverso tale decisione, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata della ‘lieve entità’ del fatto, disciplinata dal comma 5 del medesimo articolo. Questa circostanza, se riconosciuta, avrebbe comportato una pena significativamente inferiore.
La Rinuncia al Ricorso e la Decisione della Cassazione
Il percorso dell’impugnazione ha subito una svolta decisiva quando, in una data specifica, l’imputato ha formalmente rinunciato al ricorso che aveva presentato. Questo atto unilaterale ha radicalmente cambiato l’esito del giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione, preso atto della volontà espressa dall’imputato, non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Conseguenze della Rinuncia
La motivazione della Corte è lineare e si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la rinuncia all’impugnazione estingue il diritto di contestare la sentenza. Una volta che la parte rinuncia formalmente al proprio gravame, il giudice non ha più il potere di esaminare il merito della questione. L’atto di rinuncia è un atto dispositivo che preclude qualsiasi valutazione sui motivi di ricorso, anche se questi fossero stati, in astratto, fondati.
La decisione di inammissibilità è quindi una conseguenza automatica e inevitabile della rinuncia. La condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende deriva direttamente da questa declaratoria, come previsto dalla legge per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
L’ordinanza in esame evidenzia con chiarezza le implicazioni pratiche della rinuncia al ricorso. Questo atto pone fine al giudizio di impugnazione e rende definitiva la sentenza contestata. Per l’imputato, ciò significa l’accettazione della condanna così come era stata pronunciata dalla Corte d’Appello. Inoltre, la rinuncia comporta oneri economici aggiuntivi, rappresentati dalle spese processuali e dalla sanzione pecuniaria. È pertanto un atto che deve essere attentamente ponderato, in quanto chiude definitivamente ogni possibilità di ottenere una riforma della decisione sfavorevole.
Cosa succede se un imputato rinuncia al suo ricorso per Cassazione?
La rinuncia comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il giudice non esamina il merito della questione e il procedimento si conclude.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile unicamente perché l’imputato, in data 02/11/2023, vi ha espressamente rinunciato.
Quali sono le conseguenze economiche per chi effettua la rinuncia al ricorso?
La parte che rinuncia al ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in cinquecento euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11866 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11866 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale ricorrente è stato condanNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R.309/1 deducendo, con motivo unico di ricorso, lamentando il mancato riconoscimento dell’ipotesi dell lieve entità di cui al comma quinto, dell’art. 73, d.P.R.309/1990.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 02/11/2023, l’imputato vi ha rinun Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023
Il Presidente