Rinuncia al ricorso in Cassazione: analisi di un caso di inammissibilità
La rinuncia al ricorso rappresenta un atto processuale che determina l’immediata conclusione del giudizio di impugnazione. Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce le conseguenze dirette di tale scelta, dichiarando inammissibile l’appello di un imputato e condannandolo al pagamento delle spese processuali. Analizziamo i dettagli di questa decisione per comprendere le dinamiche e le implicazioni di tale istituto processuale.
I fatti del caso
La vicenda ha origine da un’ordinanza del Tribunale che aveva confermato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto, accusato di detenzione, trasporto e commercializzazione di un ingente quantitativo di hashish (nove chilogrammi). I fatti contestati risalivano al 2020.
Contro questa decisione, la difesa aveva proposto appello, sostenendo l’insussistenza del pericolo di recidiva. Si evidenziava come l’imputato fosse ormai estraneo al contesto delinquenziale originario e come il tempo trascorso dai fatti, senza ulteriori comportamenti illeciti, dovesse essere considerato un fattore di attenuazione della sua pericolosità sociale. L’appello lamentava inoltre la sproporzione della misura cautelare rispetto alla pena potenzialmente irrogabile.
La svolta processuale: la rinuncia al ricorso
Il percorso processuale subisce una svolta decisiva. Mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, nei confronti del ricorrente veniva emessa una nuova ordinanza di detenzione da parte di un’altra autorità giudiziaria per un diverso procedimento penale.
Questo nuovo evento, un ‘motivo sopravvenuto’, ha indotto la difesa a riconsiderare la strategia processuale. Conseguentemente, con un atto formale inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), il legale dell’imputato ha comunicato la rinuncia al ricorso precedentemente presentato.
La decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della formale rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto esaminare nel merito i motivi dell’appello. In applicazione dell’art. 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, i giudici hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso per motivi sopravvenuti.
Questa declaratoria ha comportato due conseguenze automatiche per il ricorrente:
1. L’estinzione immediata del rapporto processuale relativo all’impugnazione.
2. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di cinquecento euro in favore della cassa delle ammende.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni della sentenza sono strettamente procedurali e si fondano sulla natura stessa della rinuncia al ricorso. Questo atto è una manifestazione di volontà della parte che, di fatto, priva il giudice del potere di decidere sulla questione. Una volta formalizzata la rinuncia, il processo di impugnazione si estingue immediatamente, senza che la Corte possa entrare nel merito delle argomentazioni difensive, quali la presunta assenza di pericolosità sociale o la sproporzione della misura.
La Corte si limita a prendere atto della volontà della parte, verificandone la regolarità formale, e a trarne le conseguenze previste dalla legge. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una conseguenza diretta del principio di soccombenza processuale, applicato anche in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
Le conclusioni
Questo caso illustra chiaramente come eventi esterni al procedimento in corso possano influenzarne drasticamente l’esito. La sopravvenienza di una nuova misura detentiva ha reso di fatto inutile la prosecuzione del ricorso originario, spingendo la difesa a una scelta strategica di rinuncia al ricorso.
La decisione sottolinea un importante principio di procedura penale: la rinuncia è un atto che produce effetti definitivi e automatici. Comporta la fine del giudizio di impugnazione e l’addebito delle spese processuali, indipendentemente dalla fondatezza originaria dei motivi di appello. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò serve a ricordare che le scelte processuali devono essere attentamente ponderate alla luce di tutte le circostanze, comprese quelle che possono emergere in itinere.
Cosa accade quando si presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per motivi sopravvenuti. Questo comporta l’immediata estinzione del rapporto processuale, impedendo ai giudici di esaminare il merito della questione.
Chi rinuncia a un ricorso deve pagare delle spese?
Sì, la parte che rinuncia al ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria determinata dal giudice, da versare alla cassa delle ammende.
Per quale motivo in questo caso specifico è stata presentata la rinuncia al ricorso?
La rinuncia è stata presentata perché, mentre il ricorso era pendente, nei confronti del ricorrente è stata emessa una nuova ordinanza di detenzione nell’ambito di un altro procedimento penale. Questo evento ha reso la prosecuzione del ricorso originario strategicamente svantaggiosa o inutile.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8904 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8904 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 24/01/2025
SENTENZA
– 4 blflR, 2025
Oggi,
IL FUNZIM-T.A. sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Napoli il 27/06/1975 avverso l’ordinanza del 27/09/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 27/09/2024, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello cautelare presentato nell’interesse di COGNOME Sergio avverso l’ordinanza emessa in data 13 novembre 2023 dal Gip del Tribunale di Napoli Nord, con la quale è stata respinta la richiesta di revoca o dì sostituzione della mìsura degli arresti domiciliari in atto nei confronti del predetto COGNOME, per i reati di cui agli artt. 110 e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
I fatti contestati all’imputato hanno ad oggetto la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di una fornitura di nove chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.
Avverso tale ordinanza l’indagato propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.
Lamenta che il Tribunale abbia rigettato l’appello desumendo la recidivanza da “legami delinquenziali verosimilmente sottesi alla condotta contestata”, disattendendo totalmente i rilievi difensivi offerti in sede d’appello nei quali si evidenziava che COGNOME NOME era, invece, avulso dal contesto delinquenziale attenzionato.
Il Tribunale avrebbe altresì errato nel ritenere che il tempo trascorso dai fatti non fosse supportato da altri elementi idonei a determinare l’attenuazione della pericolosità, avendo, anche in tal caso, omesso di considerare quanto rappresentato in sede d’appello ovvero che la condotta contestata risale all’anno 2020 e che da quell’anno non sono emersi comportamenti o segnali significativi di una proclività a delinquere.
Si deduce, altresì, che la misura sia stata disposta in dispregio ai canoni della proporzione e adeguatezza, non risultando la stessa commisurata dell’entità della pena che si ritiene possa essere irrogata.
3.Con atto inviato a mezzo “PEC” in data 03/12/2024, l’avv. NOME COGNOME munita di procura speciale, ha rinunciato al ricorso essendo intervenuta, in data 25/11/2024, la detenzione del ricorrente con ordinanza emessa dal Tribunale Napoli Nord nell’ambito del procedimento penale Rgnr n. 16087/2021.
L’intervenuta rinuncia al ricorso impone di dichiarare, ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per motivi sopravvenuti, determinando l’immediata estinzione del rapporto processuale.
Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 24/01/2025
GLYPH