Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15966 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15966 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VITERBO il 18/03/1984
avverso l’ordinanza del 10/12/2024 del TRIBUNALE di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso dell’Avv. NOME COGNOME e la successiva rinunzia;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni di cui alla requisitoria del Sostituto P.G. NOME COGNOME il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, impugna per cassazione l’ordinanza del Tribunale di Roma del 10/12/2024 che ha rigettato la richiesta di riesame avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Roma, che ha applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari in ordine ad un’ipotesi di riciclagg aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. (agevolare l’associazione per delinquere di stampo ‘ndranghetistico cosca COGNOME).
La contestazione provvisoria è stata elevata in relazione al transito della somma di 28.980 euro provento di frode fiscale sul conto corrente n. 1569 della Banca Nazionale del Lavoro spa, proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE attraverso un conto corrente tedesco di una società di intermediazione di diritto britannico, con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l’associazione per delinquere di stampo ndranghetistico cosca COGNOME.
Con un unico motivo – che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., sarà enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione – la difesa denuncia l’erronea applicazione degli artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen., 648-bis e 416-bis.1 cod. pen., nonché il vizio di motivazione.
In particolare, le censure attengono alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, evidenziandosi l’assenza di alcun beneficio che avrebbe tratto il ricorrente dall’operazione, non essendoci elementi per l’affermare l’esistenza di rapporti con il COGNOME e lo COGNOME, né con i concorrenti COGNOME e COGNOME, se non alcuni colloqui intercettati privi di significato.
Si contesta l’aggravante del metodo mafioso, in difetto dell’elemento soggettivo e della prova dell’esistenza della cosca COGNOME, nonché della sua operatività; infine, si censura affermazione dell’esistenza delle esigenze cautelari, date per ‘scontate’ in forza del riconoscimento dell’aggravante speciale e prive di ogni concreta valutazione in punto di attualità.
Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto P.G. NOME COGNOME con requisitoria pervenuta il 21 marzo 2025, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con nota del 31 marzo 2025, il difensore dell’indagato ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, allegando che, nelle more dell’impugnazione, il Gip del Tribunale di Roma, su istanza della difesa, ha sostituito, con provvedimento del 28 gennaio 2025, la misura cautelare in atto con quella non custodiale costituita dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con rimessione in libertà del ricorrente.
5. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, presupponendo l’impugnazione la perdurante efficacia dell’ordinanza
cautelare originaria e avendo il ricorrente manifestato, con l’atto di rinuncia, che non intende servirsi dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di
riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Procopio,
Rv. 274311 – 01).
6. Quanto alle spese, va tenuto conto che la sostituzione della misura ha riguardato esclusivamente il profilo inerente alle esigenze cautelari e non quello
relativo alla gravità indiziaria, pure censurato col presente ricorso per cassazione.
Non può, pertanto, farsi applicazione dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui va esclusa la condanna alle spese allorché l’attualità all’interesse
all’impugnazione sia interamente venuto meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta
medio tempore, assorbendo la finalità perseguita
dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso
(Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, COGNOME, Rv. 286244 – 01).
Dovendo, pertanto, conseguire alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna alle spese e all’ammenda, ritiene il Collegio che ricorrano giustificati motivi per contenere quest’ultima nella misura di soli euro 500,00.
In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, condannandosi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento/00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 aprile 2025.