Rinuncia al Ricorso: la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33028 del 2024, ha affrontato un caso emblematico non per il merito delle complesse questioni giuridiche inizialmente sollevate, ma per il suo epilogo processuale: una rinuncia al ricorso. Questo atto ha portato alla dichiarazione di inammissibilità e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese, dimostrando le precise conseguenze procedurali di tale scelta.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da un’ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che confermava la misura della custodia cautelare in carcere per un soggetto indagato per plurime condotte legate al traffico di sostanze stupefacenti. Le accuse si basavano in modo significativo su prove raccolte tramite l’intercettazione di comunicazioni su un sistema crittografato, acquisite mediante un ordine di indagine europeo.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali:
1. Violazione di legge sull’utilizzabilità delle intercettazioni: La difesa contestava la legittimità dell’acquisizione e decriptazione dei dati dal sistema crittografato. Si lamentava la mancanza di un provvedimento autorizzativo specifico da parte dell’autorità francese e l’assenza di comunicazione all’Italia circa la localizzazione dei dispositivi intercettati sul territorio nazionale, come previsto dalla normativa.
2. Vizio di motivazione sulla gravità indiziaria: Si contestava l’affidabilità dell’identificazione del ricorrente come utente del telefono criptato, ritenendo insufficienti gli elementi a disposizione degli inquirenti.
La questione sull’utilizzabilità delle intercettazioni eseguite all’estero era talmente rilevante da essere stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione.
La Rinuncia al Ricorso: una Svolta Procedurale
Mentre il processo era in attesa della trattazione dopo il deposito della pronuncia delle Sezioni Unite, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: l’ordinanza di custodia cautelare impugnata è stata revocata. A seguito di questo sviluppo favorevole, l’imputato ha formalmente sottoscritto, con firma autenticata, l’atto di rinuncia al ricorso.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Suprema Corte, presa visione della rinuncia, non è entrata nel merito delle complesse questioni giuridiche originariamente poste. La motivazione della sua decisione è puramente processuale. La rinuncia ai motivi di ricorso, formalmente valida e proveniente dalla parte interessata, determina l’obbligo per la Corte di dichiarare l’inammissibilità del ricorso stesso. Questo perché l’atto di rinuncia fa venir meno l’interesse della parte a una pronuncia nel merito, chiudendo di fatto il procedimento di impugnazione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Rinuncia
La sentenza evidenzia due importanti conseguenze pratiche legate alla rinuncia. La prima è che il giudizio si conclude con una declaratoria di inammissibilità, senza che la Corte possa esprimersi sulle questioni di diritto sollevate, anche se di notevole interesse. La seconda, e più tangibile per il ricorrente, è di natura economica. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questo principio si applica anche quando la rinuncia segue un evento favorevole come la revoca della misura cautelare, a sottolineare l’autonomia delle conseguenze processuali dell’atto di rinuncia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato ha presentato una formale rinuncia, a seguito della revoca dell’ordinanza di custodia cautelare che aveva originariamente impugnato.
Quali erano le questioni legali principali sollevate nel ricorso?
Le questioni principali riguardavano l’utilizzabilità delle intercettazioni provenienti da sistemi di comunicazione criptati acquisite tramite un ordine di indagine europeo e la solidità degli indizi utilizzati per identificare l’imputato come utilizzatore del dispositivo intercettato.
Quali sono le conseguenze economiche per chi rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia al ricorso comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nella sua sentenza di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33028 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33028 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 5/1/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l’ordinanza con la quale il ricorrente era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, in relazione a plurime condotte di cessione, detenzione e offerta in vendita di sostanza stupefacente.
Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati due motivi di
impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla utilizzabilità delle intercettazioni compiute sul sistema SkyEcc, acquisite mediante ordine di indagine europeo, senza che sia stato consentito alcun controllo sulle forme di acquisizione e decriptazione delle intercettazioni. Si contestava l’assenza di un provvedimento autorizzativo da parte dell’autorità francese, né era noto se quest’ultima avesse comunicato all’autorità italiana la localizzazione sul territorio nazionale dei dispositivi intercettati, come richiesto dall’art. 44 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per i reati contestati. Si contesta, particolare, l’affidabilità dell’individuazione del ricorrente nell’utilizzatore telefono criptato, stante la mancanza di sicuri indici sulla cui base stabilire l’identità dell’interlocutore. Risulterebbe non dirimente il fatto che l’utilizzatore del cellulare con il codice TARGA_VEICOLO appellava “cug” (abbreviazione del termine cugino) il coindagato NOME COGNOME, posto che tale locuzione veniva utilizzata anche nel colloquiare con altro soggetto, sicuramente non legato da vincoli di parentela all’indagato.
Il ricorso veniva rinviato a seguito della rimessione alle Sezioni unite della questione concernente l’utilizzabilità delle intercettazioni eseguite in Francia. Fissata la nuota udienza di trattazione a seguito del deposito delle motivazioni della predetta pronuncia, il ricorrente rinunciava al ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la sopravvenuta rinuncia ai motivi derivante dall’intervenuta revoca dell’ordinanza cautelare impugnata, così come dedotto nella rinuncia, sottoscritta dal ricorrente con firma autenticata, del 26 giugno 2024.
L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso I’ll luglio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pre “d nte