Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34549 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34549 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Scaletta Zanclea il giorno DATA_NASCITA/9/2058
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 28/6/2023 della Corte di Appello di Messina
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalla difesa di parte civile NOME COGNOME la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
letto l’atto con il quale il ricorrente NOME ha rinunciato al ricorso con att datato 31 maggio 2024 trasmesso alla Cancelleria di questa Corte il 10 giugno 2024;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
v
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile NOME COGNOME, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha preso atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28 giugno 2023 la Corte di Appello di Messina ha dichiarato la nullità della sentenza emessa il 12 ottobre 2022 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, appellata da NOME COGNOME e, riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 56, 629 cod. pen. ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il predetto Tribunale per l’ulteriore corso.
Il Tribunale, con la sentenza sopra richiamata, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al rubricato reato di cui all’art. 610 cod. pen.
Nell’originaria imputazione si contestava al COGNOME quale direttore dell’area territoriale per la provincia di Messina della Banca Monte dei Paschi di Siena, di avere usato violenza e minaccia nei confronti di NOME COGNOME, quale socio e fideiussore della società RAGIONE_SOCIALE, nonché fratello di COGNOME NOME, amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, al fine di costringerlo a ritirare una precedente azione giudiziaria avviata per anatocismo bancario dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti del predetto istituto di credito e, al mancato ritiro dell’azione stessa, di aver chiuso per ritorsione le linee di credito accordate da anni provocando alla società RAGIONE_SOCIALE gravissimi danni economici e di immagine.
I fatti risultano contestati come consumati in data 22 marzo 2016.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli articoli 521, 522, 597 e 604 cod. proc. pen.
Rileva la difesa del ricorrente, dopo avere richiamato la giurisprudenza in materia che la regressione alla fase RAGIONE_SOCIALE indagini, nonostante le garanzie di difesa e di eventuale celebrazione dell’udienza preliminare, determina la sostanziale violazione del diritto di reformatio in peius, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio e del diverso computo della prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come già sopra evidenziato, il ricorrente NOME ha rinunciato al ricorso con atto datato 31 maggio 2024 trasmesso alla Cancelleria di questa Corte il 10 giugno 2024.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 589, comma 2, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. la rinuncia all’impugnazione determina l’inammissibilità della stessa.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro mille in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro mille in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024.