Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35847 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35847 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Pomezia il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 212/2025 RGSequestri del Tribunale di Roma del 19 marzo 2025;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 marzo 2025 il Tribunale di Roma, agendo quale giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha dichiarato inammissibile la istanza presentata da COGNOME NOME, persona indagata, sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, in ordine alla violazione della normativa in materia di rifiuti, avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Civitavecchia in data 28 febbraio 2025, di un’area di circa 3.500 mq sulla quale, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe stata installata un discarica abusiva per la raccolta dei rifiuti domestici urbani prodotti all’interno del Comune di Santa Marinella.
Nel ritenere l’istanza della COGNOME, limitatamente a quella da lei proposta in proprio (essendo originato un autonomo procedimento dal ricorso dal lei presentato nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE), inammissibile il giudice del riesame della cautela ha rilevato che la ricorrente, la quale non è proprietaria dell’area in questione né ha allegato l’esistenza di un qualche altro, diverso, titolo che potrebbe giustificare, laddove la sua impugnazione fosse accolta, il diritto della medesima alla restituzione del bene, risulterebbe essere carente di interesse rispetto al provvedimento sollecitato e, pertanto, il suo ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Avverso il predetto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, assistita dal suo difensore fiduciario, la COGNOME, affidando le proprie censure a tre motivi di impugnazione.
Con un primo motivo la ricorrente difesa, ribadito il dato secondo il quale ai fini della ammissibilità del ricorso in sede di riesame cautelare dei provvedimenti di carattere reale è necessario che il ricorrente sia assistito oltre che dalla legittimazione ad agire (che gli può derivare già dalla sua qualifica di soggetto indagato) anche dall’interesse a ricorrere (il quale consegue al fatto che egli possa ottenere un risultato migliorativo della propria posizione soggettiva personale per effetto del provvedimento richiesto), ha lamentato l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice cautelare romano nel sostenere che la ricorrente non era dotata di alcun interesse ad agire, considerato che, essendo la stessa la legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, ella aveva un concreto interesse ad eseguire il contratto di appalto intercorrente fra tale impresa ed il Comune di Santa Marinella avente ad oggetto la gestione dei rifiuti domestici prodotti in tale Comune, derivandone, in caso di inadempienza, degli oneri a suo carico.
Con un secondo motivo di ricorso la difesa della COGNOME ha lamentato, sempre sotto il profilo della violazione di legge, la circostanza che il giudic del riesame, appiattendosi sui rilievi formulati dal Pubblico ministero, ne aveva supinamente recepito i contenuti, senza esercitare una valutazione critica degli stessi, senza esaminare la effettiva sussistenza del fumus commissi delicti, né valutando i rilievi formulati dalla ricorrente difesa in relazione alla assenza di elementi di responsabilità della COGNOME nella scelta del sito ove installare la discarica, a tale riguardo, anzi, la stessa aveva inva avanzato della riserve rispetto all’indicazione di esso ricevut dall’Amministrazione del predetto Comune.
Con un terzo motivo di impugnazione la difesa della ricorrente si era appellata all’errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice del riesa cautelare nel ravvisare l’esistenza del pericolo nel ritardo, in ordine al quale ordinanza emessa non chiarisce assolutamente quali ne potessero essere gli indici rivelatori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Prima di qualsiasi altra valutazione attinente alla fondatezza o meno del ricorso proposto dalla difesa di COGNOME NOME, deve osservarsi che, con atto in data 4 giugno 2025, il difensore della ricorrente, munito di procura speciale rilasciata dalla RAGIONE_SOCIALE (sia in proprio che nella qualità di lega rappresentante della RAGIONE_SOCIALE) in pari data, ha espressamente dichiarato di rinunziare al ricorso dallo stesso proposto avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in sede cautelare di cui ora si tratta.
Da ciò discende inevitabilmente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La circostanza che la ricorrente difesa non abbia precisato quali siano state le ragioni che la hanno indotta a rinunziare al ricorso proposto – di ta che non è possibile verificare se ciò sia stato determinato dall’avvenuta soddisfazione dell’interesse che era connesso alla istanza cautelare originaria pur in assenza di provvedimento giurisdizionale – non esclude che la stessa, non potendosi escludere che essa abbia colposamente presentato il ricorso ora in esame, debba essere condannata, data la dichiarata inammissibilità della impugnazione e visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euri 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27 giugno 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
il Presidente