Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Conseguenze e Costi
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 13088 del 2024, offre un chiaro esempio delle conseguenze processuali ed economiche che derivano dalla rinuncia al ricorso. Questo atto, apparentemente semplice, comporta l’immediata declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprendere meglio le implicazioni di una simile scelta processuale.
I Fatti del Caso: Dal Sequestro al Ricorso
Il caso ha origine da un’ordinanza del Tribunale del riesame che confermava un decreto di sequestro preventivo. La misura cautelare era stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari su tre beni immobili, ritenuti profitto di svariati reati tributari. Sebbene gli immobili fossero formalmente intestati a una società a responsabilità limitata, le indagini avevano evidenziato che fossero nella piena disponibilità di un altro soggetto, l’indagato principale, e che la società fungesse da mero schermo fittizio.
Contro questa ordinanza, il difensore del legale rappresentante della società immobiliare aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e un vizio di motivazione. Tuttavia, in un momento successivo, la stessa parte ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, senza fornire alcuna spiegazione in merito alle ragioni di tale decisione.
L’Impatto Processuale della Rinuncia al Ricorso
La rinuncia al ricorso rappresenta una svolta decisiva nel procedimento. Secondo il Codice di procedura penale, e in particolare l’articolo 591, la rinuncia è una delle cause che portano all’inammissibilità dell’impugnazione. Questo significa che la Corte non entra nel merito dei motivi sollevati dal ricorrente, ma si ferma a una valutazione puramente procedurale.
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia depositata, non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. La volontà della parte di non proseguire con l’azione legale estingue di fatto l’oggetto del giudizio davanti alla Corte.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Suprema Corte sono lineari e si basano su una stretta applicazione delle norme processuali. Il fulcro della decisione non risiede nell’analisi dei motivi di ricorso originari (violazione di legge, motivazione apparente), bensì nella presa d’atto dell’atto di rinuncia.
La Corte ha applicato l’art. 591, lettera d), del codice di procedura penale, che prevede espressamente l’inammissibilità dell’impugnazione in caso di rinuncia. Successivamente, ha fatto scattare le conseguenze previste dall’art. 616 dello stesso codice. Questa norma stabilisce che, quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile per una causa imputabile al ricorrente (come la rinuncia), quest’ultimo deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la norma prevede il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, a meno che non si dimostri che l’impugnazione sia stata proposta ‘senza versare in colpa’. Nel caso di specie, la Corte non ha ravvisato alcuna ragione per escludere tale colpa, determinando la somma in via equitativa in euro 500,00.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso non è un atto neutro, ma un evento processuale con conseguenze ben precise. Comporta la declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea come ogni scelta processuale debba essere attentamente ponderata, poiché anche la decisione di abbandonare un’impugnazione ha un costo legale ed economico per la parte che la compie.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso per cassazione?
In caso di rinuncia, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, senza esaminare i motivi per cui era stato presentato.
Chi rinuncia al ricorso deve pagare delle spese?
Sì, la parte che rinuncia viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle Ammende?
Perché la rinuncia all’impugnazione è una causa di inammissibilità imputabile alla colpa del ricorrente. La legge prevede questa sanzione pecuniaria e la Corte, nel caso specifico, non ha trovato elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13088 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13088 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di RIETI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG AVV_NOTAIO
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso
Depositata in Cancelleria
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 25 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di Rieti confermato il decreto, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribu di Rieti il 31 luglio 2023, di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di più reati tributari, di tre beni immobili (in in Roma ed in Aprilia) intestati alla RAGIONE_SOCIALE, di cui rappresentante NOME COGNOME ma ritenuti nella disponibilità dell’indagato NOME COGNOME.
Il difensore del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza.
Con l’unico motivo si deducono i vizi di violazione degli artt. 322 -ter cod. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e di motivazione apparente sulla natura di sc fittizio della società ricorrente.
La parte ha successivamente depositato rinuncia all’impugnazione, senz indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preso atto della rinuncia all’impugnazione, deve dichiararsi, ai sensi d 591 lett. d) cod. proc. pen. l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della suindicata società, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes procedimento e della somma di euro 500,00, determinata in via equitativa, favore della RAGIONE_SOCIALE, considerato che non vi è ragione di riten che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazion causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della RAGIONE_SOCIALE de ammende.
Così deciso il 14/02/2024.