Rinuncia al Ricorso: Quando un Appello in Cassazione Diventa Inammissibile
La presentazione di un’impugnazione è un momento cruciale del processo penale, ma altrettanto importante è la decisione di fare un passo indietro. La rinuncia al ricorso è un atto formale con conseguenze procedurali precise, come dimostra una recente sentenza della Corte di Cassazione. Questo provvedimento chiarisce gli effetti automatici della rinuncia: l’inammissibilità dell’appello e la condanna al pagamento delle spese.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla posizione di un individuo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati di notevole gravità, tra cui l’associazione per delinquere. La sua richiesta di revoca o sostituzione della misura era stata respinta in prima istanza dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.i.p.) del Tribunale di Roma.
Contro questa decisione, l’interessato aveva proposto appello ai sensi dell’art. 310 del codice di procedura penale. Tuttavia, anche il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’appello, aveva confermato il provvedimento del G.i.p., rigettando l’impugnazione.
Non arrendendosi, l’indagato aveva deciso di portare la questione fino all’ultimo grado di giudizio, presentando ricorso presso la Corte di Cassazione. Il punto di svolta, però, è avvenuto prima ancora che la Corte potesse discutere il caso: il difensore dell’imputato ha depositato una dichiarazione formale di rinuncia al ricorso.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia al Ricorso
Preso atto della dichiarazione di rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che conformarsi a quanto previsto dalla legge. Con una decisione tanto rapida quanto inevitabile, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La Corte non è entrata nel merito delle ragioni per cui l’individuo era agli arresti domiciliari, né ha valutato la fondatezza delle sue doglianze. L’atto di rinuncia ha infatti precluso ogni possibile discussione sul contenuto dell’impugnazione.
La conseguenza diretta di questa declaratoria di inammissibilità è stata duplice:
1. Condanna alle spese processuali: il ricorrente è stato obbligato a farsi carico dei costi del procedimento da lui stesso attivato e poi abbandonato.
2. Condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende: la Corte ha inoltre disposto il versamento di 500 Euro a favore di questo ente, una sanzione pecuniaria tipicamente associata all’inammissibilità dei ricorsi.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni alla base della decisione sono estremamente lineari e fondate su un principio cardine della procedura penale. La rinuncia all’impugnazione è un atto dispositivo della parte che estingue il rapporto processuale. Una volta che il ricorrente manifesta validamente la volontà di non proseguire, il giudice non ha più il potere di decidere sulla questione. Il suo compito si limita a prendere atto della rinuncia e a dichiarare l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria non è una punizione per il merito della causa, ma una conseguenza procedurale automatica. Il sistema giuridico prevede questo meccanismo per scoraggiare impugnazioni presentate in modo avventato o dilatorio e per ristorare, almeno in parte, l’impiego di risorse giudiziarie per un procedimento che la stessa parte ha deciso di interrompere. La Corte ha ritenuto ‘equo’ l’importo di 500 Euro, esercitando il proprio potere discrezionale nella quantificazione della sanzione.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque affronti un percorso giudiziario: la rinuncia al ricorso è una scelta strategica con effetti definitivi e costi certi. Sebbene possa essere una decisione ponderata per evitare un esito potenzialmente peggiore nel merito, essa comporta l’immediata chiusura del procedimento e l’automatica condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione. Pertanto, la scelta di rinunciare deve essere attentamente valutata insieme al proprio difensore, considerando tutte le implicazioni procedurali ed economiche che ne derivano.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
Se si rinuncia a un ricorso, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile senza esaminare il merito della questione, ponendo fine al procedimento.
Chi rinuncia al ricorso deve pagare delle spese?
Sì, secondo la sentenza, la persona che rinuncia viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Perché la Corte ha condannato il ricorrente a pagare una somma alla Cassa delle Ammende?
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende è una conseguenza prevista dalla legge in caso di inammissibilità del ricorso. La Corte ha ritenuto equo quantificare tale somma in cinquecento Euro, come sanzione per l’attivazione del sistema giudiziario poi interrotta dalla rinuncia.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2071 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2071 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Maddaloni il 04/05/2000 avverso l’ordinanza emessa in data 27/08/2024 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibil
del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 27/08/2024, il Tribunale di Roma ha rigettato l’appel proposto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., da COGNOME NOME avvers l’ordinanza, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma, di rigetto della richies revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicatagli in rela agli artt. 416, 452-quaterdecies cod. pen.
In data 04/11/2024, il difensore del COGNOME depositava rituale dichiarazione dell’indagato di rinuncia al ricorso.
Deve quindi convenirsi con il Procuratore Generale in ordine alla sopravvenuta inammissibilità del ricorso, conseguente alla rinuncia. L’indagato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che appare equo quantificare in Euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 dicembre 2024
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Il Presidente