Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
La decisione di presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio per contestare una sentenza. Tuttavia, cosa accade quando l’imputato decide di fare un passo indietro? La rinuncia al ricorso è un atto processuale dalle conseguenze ben precise, come illustrato da una recente ordinanza della Suprema Corte. Analizziamo un caso pratico per comprendere gli effetti di tale scelta.
I Fatti del Caso e i Motivi dell’Impugnazione
Il caso trae origine da una condanna per un reato previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990, in materia di sostanze stupefacenti. La sentenza, emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte di Appello, è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione.
L’imputato aveva basato il proprio ricorso su due principali motivi:
1. Un vizio di motivazione riguardo agli elementi che provavano la destinazione della sostanza sequestrata alla cessione a terzi, chiedendo la derubricazione del fatto nell’illecito amministrativo di uso personale (art. 75, d.P.R. 309/90).
2. La mancata riqualificazione del reato nell’ipotesi di lieve entità, prevista dal comma 5 dello stesso art. 73.
La Svolta Processuale: La Rinuncia al Ricorso
Nonostante i motivi presentati, la vicenda processuale ha subito una svolta decisiva. L’imputato, infatti, ha depositato una dichiarazione formale e tempestiva di rinuncia al ricorso che aveva precedentemente proposto. Questo atto ha cambiato radicalmente il compito della Corte di Cassazione, spostando l’attenzione dai motivi di merito a una valutazione puramente procedurale.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, ricevuta la valida rinuncia, non ha potuto fare altro che prenderne atto. La motivazione della sua decisione si fonda direttamente sull’applicazione delle norme del codice di procedura penale. In particolare, l’articolo 591 del codice di procedura penale stabilisce che la rinuncia all’impugnazione è una delle cause che portano a dichiarare il ricorso inammissibile. Di conseguenza, i giudici non hanno esaminato le questioni sollevate dall’imputato, poiché l’atto di rinuncia preclude qualsiasi valutazione sul merito della vicenda.
La dichiarazione di inammissibilità ha attivato un’altra disposizione normativa, l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte che lo ha proposto sia condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la legge impone il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, a meno che non sussistano specifiche ragioni di esonero, che in questo caso non sono state ravvisate. La Corte ha quindi quantificato tale sanzione in € 500,00.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame chiarisce un punto fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso è un atto definitivo che estingue il procedimento di impugnazione. Sebbene possa sembrare una semplice ritirata, essa comporta conseguenze giuridiche ed economiche precise e inevitabili. L’imputato che rinuncia deve essere consapevole che la sua scelta non solo rende la condanna definitiva, ma lo espone anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione della Corte è, in questi casi, vincolata dalla legge e non lascia spazio a valutazioni discrezionali sul merito delle ragioni che avevano originariamente sostenuto l’impugnazione.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
In base all’ordinanza, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non esaminano nel merito i motivi dell’impugnazione e la sentenza impugnata diventa definitiva.
La rinuncia al ricorso comporta delle conseguenze economiche per chi la effettua?
Sì. La parte che rinuncia al ricorso viene condannata, come stabilito dalla legge, al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in € 500,00.
Perché la Corte non ha valutato i motivi originali del ricorso, come la richiesta di derubricazione del reato?
La Corte non ha potuto valutare i motivi perché la rinuncia al ricorso è un atto che preclude l’esame nel merito. La dichiarazione di inammissibilità è una decisione di natura procedurale che prevale su qualsiasi altra valutazione contenuta nell’atto di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30476 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30476 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CONVERSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
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NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della C Appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Bari in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 4 d.P.R
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli probatori circa la destinazione alla cessione della sostanza stupefacente seque conseguente mancata derubricazione della ipotesi di reato nella fattispecie non pe rilevante di cui all’art. 75, d.P.R. 309/90.; nonché vizio di violazione di le motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato nella ipotesi lieve di cu comma V, DPR 309/1990.
Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso depositando tempestivamen rinuncia.
Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 591 cod proc pe
Segue a norma dell’art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 500 titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di C. 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
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Il Consigliere e i tensore