Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi di una Decisione Procedurale
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che, sebbene possa apparire semplice, comporta conseguenze giuridiche definitive e immediate. Una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale ci offre l’occasione per analizzare cosa accade quando un imputato, dopo aver avviato un’impugnazione, decide di fare un passo indietro. Questo caso specifico riguarda un ricorso contro un’ordinanza di custodia cautelare per reati molto gravi, ma la cui conclusione è determinata da una scelta puramente procedurale.
I Fatti di Causa
La vicenda ha origine da un’ordinanza del Tribunale di Catania che, in sede di riesame, aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere per un indagato. Le accuse a suo carico erano di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali, reimpiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e riciclaggio.
Contro questa decisione, l’indagato aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di riciclaggio e un vizio di motivazione per quanto concerne le esigenze cautelari. Il ricorso era quindi volto a ottenere l’annullamento della misura restrittiva.
L’Impatto Decisivo della Rinuncia al Ricorso
L’elemento che ha cambiato radicalmente le sorti del procedimento è stato un atto depositato in cancelleria nell’interesse del ricorrente: una rituale rinuncia al ricorso. Questo atto unilaterale ha interrotto il percorso del giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione, una volta accertata la presenza di tale rinuncia, non è entrata nel merito delle questioni sollevate dall’indagato. Non ha valutato se i gravi indizi di colpevolezza fossero fondati o se la motivazione sulla custodia cautelare fosse carente. Il suo compito, a quel punto, è diventato meramente quello di prendere atto della volontà della parte e di applicare le conseguenze previste dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della sentenza è interamente fondata su una norma procedurale precisa: l’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’impugnazione è inammissibile quando vi sia stata una rinuncia.
La Suprema Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, un esito che ha due conseguenze automatiche e inevitabili:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali: chi determina una causa di inammissibilità è tenuto a sostenere i costi del procedimento che ha inutilmente attivato.
2. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende: la Corte ha quantificato tale somma in duemila euro, specificando che l’importo è commisurato all'”effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità”. In altre parole, la scelta di rinunciare, dopo aver messo in moto la macchina giudiziaria, è considerata una condotta che giustifica l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Rinuncia
Questa pronuncia, pur essendo di natura procedurale, offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, evidenzia come la rinuncia al ricorso sia un atto tombale, che preclude ogni ulteriore esame nel merito e rende definitiva la decisione impugnata (in questo caso, l’ordinanza che disponeva la custodia in carcere).
In secondo luogo, sottolinea le conseguenze economiche di tale scelta. La condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende non è una mera formalità, ma una sanzione concreta che mira a responsabilizzare le parti processuali e a disincentivare impugnazioni presentate senza una ponderata strategia difensiva. La decisione di rinunciare, sebbene legittima, comporta l’assunzione della responsabilità per aver avviato un procedimento giudiziario poi abbandonato.
Cosa succede se si presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile senza esaminare i motivi di merito. La decisione impugnata diventa definitiva.
La rinuncia al ricorso comporta sempre delle conseguenze economiche?
Sì, la declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, commisurata alla sua colpa nel causare l’inammissibilità.
Dopo la rinuncia, la Corte valuta comunque le ragioni per cui era stato presentato il ricorso?
No. La rinuncia è un atto che preclude alla Corte qualsiasi valutazione nel merito delle questioni sollevate. Il procedimento si conclude con una decisione puramente processuale di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45622 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45622 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Di Salvo COGNOME nato a Canicattì il 19/10/1972, avverso l’ordinanza del 22/06/2024 del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato le ordinanze del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emesse il 9 e 15 maggio 2024, che avevano applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più violazione fiscali, reimpiego di danaro di provenienza illecita ai sensi dell’art. 648er cod.pen. e riciclaggio.
Ricorre per cassazione l’indagato, deducendo violazione di legge in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di riciclaggio e vizio della motivazione quanto alle esigenze cautelari.
Si dà atto che nell’interesse del ricorrente è stata depositata in cancelleria rituale rinuncia al ricorso che, per questo, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/10/2024.