Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51711 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51711 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Breno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/07/2023 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la nota degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, difensori di COGNOME NOME, con la quale gli stessi avvocati hanno trasmesso atto di rinuncia al ricorso per cassazione a firma del ricorrente COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18/07/2023, il Tribunale di Brescia, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., per quanto qui interessa, confermava l’ordinanza del 22/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Brescia con la quale era stata applicata a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere per essere lo stesso gravemente indiziato dei reati di partecipazione a un’associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio e con riguardo al pericolo di commissione di delitti della stessa specie.
Avverso l’indicata ordinanza del 18/07/2023 del Tribunale di Brescia, h proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a quattro motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, si deve rilevare che, il 03/11/2023, i difensori ricorrente NOME COGNOME AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, nel rendere noto che, con l’allegato provvedimento del 16/10/2023, il G.i.p. del Tribunale Brescia ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella arresti domiciliari, hanno tramesso atto di rinuncia al ricorso per cassa (datato 02/11/2023) a firma dello stesso ricorrente NOME COGNOME, autentica dall’AVV_NOTAIO.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento 9 t i 7 n 9 ‘3491-a’4.41-e spese del procedimento ) .tulg GLYPH kt.(9.4 & tx…uk 9 ce..< · GLYPH ,,k Mal ‘ 4.. .a: GLYPH P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali.
Così deciso il 23/11/2023.