Rinuncia al Ricorso: Quando l’Appello in Cassazione Diventa Inammissibile
Nel complesso iter della giustizia penale, gli atti procedurali assumono un’importanza cruciale e possono determinare l’esito di un procedimento ancor prima di entrare nel merito della questione. Un esempio lampante è la rinuncia al ricorso, un istituto che, sebbene semplice nella sua concezione, ha conseguenze definitive. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 25789/2024, ci offre un caso pratico per comprendere appieno la dinamica e gli effetti di tale atto.
I Fatti del Caso: Dalla Richiesta di Arresti Domiciliari al Ricorso
La vicenda ha origine dalla richiesta di un imputato, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per reati legati agli stupefacenti, di ottenere la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. L’istanza, presentata ai sensi dell’art. 299 del codice di procedura penale, era stata respinta sia dal Giudice per le Indagini Preliminari che, in un secondo momento, dal Tribunale del Riesame.
Contro quest’ultima decisione, la difesa dell’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo al principio di autonoma valutazione del giudice. L’obiettivo era ottenere un annullamento dell’ordinanza e una nuova valutazione della richiesta di arresti domiciliari.
L’Impatto Determinante della Rinuncia al Ricorso
Il percorso del ricorso davanti alla Suprema Corte ha subito una brusca interruzione. Prima che i giudici potessero esaminare i motivi di doglianza, è intervenuto un atto decisivo: il procuratore speciale dell’imputato ha depositato una formale rinuncia al ricorso.
La ragione di questa scelta processuale era tanto semplice quanto logica: nelle more del giudizio di Cassazione, la misura cautelare era già stata sostituita. In altre parole, l’obiettivo che l’imputato si prefiggeva con il ricorso (ottenere una misura meno afflittiva del carcere) era stato raggiunto per altre vie, rendendo di fatto inutile e priva di interesse la prosecuzione del giudizio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Di fronte alla rinuncia formalmente depositata, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto. I giudici hanno sottolineato come la rinuncia sia un atto che estingue il rapporto processuale, precludendo ogni esame nel merito dei motivi di appello. La Corte, pertanto, non è entrata nella valutazione della presunta violazione di legge o del vizio di motivazione sollevati dalla difesa.
La decisione si è basata su un principio puramente procedurale: la manifestazione di volontà della parte di non voler più proseguire nel giudizio. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, un esito che sancisce la fine del procedimento senza una pronuncia sulla fondatezza delle questioni sollevate.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La sentenza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la volontà della parte è sovrana nel determinare la prosecuzione di un’impugnazione. La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia al ricorso comporta due conseguenze dirette. La prima è la chiusura definitiva del giudizio di legittimità. La seconda, come previsto dalla legge, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Questo caso dimostra come l’evoluzione delle vicende cautelari di un imputato possa influenzare direttamente l’andamento dei ricorsi pendenti, portando a soluzioni procedurali che, pur non risolvendo le questioni di diritto, rispondono a un principio di economia processuale e di cessato interesse ad agire.
Cosa succede quando una parte rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione non esamina il merito della questione, ma si limita a prendere atto della volontà della parte e dichiara il ricorso inammissibile, chiudendo il procedimento.
Qual è la conseguenza economica per chi rinuncia a un ricorso?
La parte che rinuncia al ricorso e ne causa l’inammissibilità viene condannata dalla Corte al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio.
Per quale motivo, nel caso specifico, è stata presentata una rinuncia al ricorso?
La rinuncia è stata presentata perché, mentre il ricorso era in attesa di essere deciso, la misura della custodia in carcere era già stata sostituita con una meno grave. Pertanto, l’imputato aveva già ottenuto il risultato desiderato e non aveva più interesse a proseguire con l’appello.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25789 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25789 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (RINUNCIANTE) nato a CAMPO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. RIESAME di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
· COGNOME ‘A
1.11 Tribunale del Riesame di Trieste ha confermato l’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Trieste del 13.10.2023 con cui era stata respinta l’istanza ex art. 299 cod. proc. pen formulata da NOME COGNOME di sostituzione della misura della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui agli artt. 73 e d.P.R. 9 ottobre 1990 n 309 commesso in Portogmaro il 30 maggio 2023.
Avverso l’ordinanza COGNOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al principio d autonoma valutazione del giudice.
3.11 ricorso COGNOME presentato da COGNOME deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia del procuratore speciale depositata in data 19.3.2014 con cui si dà atto che nelle more la misura era stata sostituita.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso il 15 maggio 2024
Il Consiglier COGNOME
sore COGNOME Il Presc 1e
7
te
NOME COGNOME
Salvator overe