Rinuncia al ricorso: Quando e perché un appello viene ritirato
La presentazione di un’impugnazione rappresenta un momento cruciale nel percorso processuale, ma cosa accade quando si decide di fare un passo indietro? L’istituto della rinuncia al ricorso è uno strumento procedurale definito, con conseguenze nette e immediate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per analizzare questo atto e le sue implicazioni, sottolineando come una decisione di questo tipo chiuda definitivamente la porta a un ulteriore esame del caso.
I fatti del processo
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Padova. L’imputato aveva concordato una pena di tre anni e nove mesi di reclusione per reati gravi, tra cui il tentato omicidio (artt. 56-575 c.p.) e il porto abusivo di armi (legge n. 110/1975).
Nonostante l’accordo sulla pena, l’imputato, tramite il suo difensore, aveva deciso di presentare ricorso per cassazione. L’oggetto della contestazione non era la pena concordata, bensì un aspetto accessorio della sentenza: la confisca di beni posti sotto sequestro. L’appello lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione su questo specifico punto.
La rinuncia al ricorso e le sue conseguenze
Il colpo di scena processuale si è verificato dopo la proposizione del ricorso. Il difensore dell’imputato, agendo in qualità di procuratore speciale, ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso.
Di fronte a tale atto, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e agire di conseguenza. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa dichiarazione non entra nel merito dei motivi di impugnazione; semplicemente, certifica che il processo di impugnazione si è interrotto per volontà della parte che lo aveva avviato. La conseguenza principale è che la sentenza impugnata diventa definitiva in ogni sua parte, compresa la confisca che si intendeva contestare.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono estremamente concise e lineari, basandosi su un principio procedurale chiaro. La Corte rileva che la presentazione di un atto di rinuncia, regolarmente sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La procedura seguita è quella definita “de plano”, ovvero senza la necessità di una pubblica udienza o di un’ulteriore discussione. È una decisione che scaturisce automaticamente dalla volontà espressa dalla parte. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. È interessante notare come la stessa Corte specifichi che l’importo della sanzione è stato quantificato tenendo in considerazione proprio la rinuncia, che in un certo senso “semplifica” il lavoro della Corte ma comporta comunque conseguenze economiche per chi ha attivato e poi abbandonato il meccanismo giudiziario.
Le conclusioni: le implicazioni pratiche della rinuncia al ricorso
Questa ordinanza, pur nella sua semplicità, ribadisce un concetto fondamentale: la rinuncia al ricorso è un atto tombale che preclude qualsiasi ulteriore esame della vicenda giudiziaria. La scelta di rinunciare può essere dettata da varie ragioni strategiche, come una rivalutazione delle probabilità di successo o la volontà di chiudere definitivamente il contenzioso. Tuttavia, è una decisione che deve essere ponderata attentamente, poiché non solo rende definitiva la sentenza precedente, ma comporta anche l’addebito di costi aggiuntivi. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende serve a sanzionare l’inutile attivazione della macchina della giustizia di ultima istanza. Infine, il caso evidenzia l’importanza del ruolo del procuratore speciale, l’unico soggetto legittimato a compiere un atto così dispositivo del diritto di impugnazione per conto del proprio assistito.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), senza discutere il merito dei motivi. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Ci sono conseguenze economiche per chi rinuncia a un ricorso?
Sì, la parte che rinuncia viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, l’importo è stato fissato in cinquecento euro.
Chi è autorizzato a presentare la rinuncia al ricorso?
La rinuncia deve essere formalizzata dal difensore in qualità di procuratore speciale, ovvero sulla base di un incarico specifico e formale conferitogli dall’imputato per compiere tale atto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33940 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33940 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVA
o
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Padova, ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 cod. proc. peri., a carico di NOME COGNOME, al quale è stata applicata la pena concordata di anni tre e mesi nove di reclusione, per i reati ex artt. 56-575 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110;
Rilevato che l’imputato, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla disposta confisca di quanto in sequestro;
Rilevato che, dopo la proposizione del ricorso, è stato presentato atto di rinuncia, regolarmente sottoscritto dal difensore, nella veste di procuratore speciale;
Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con procedura de plano e con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento (somma così quantificata in considerazione, appunto, della rinuncia) in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 01 luglio 2024.