Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40102 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40102 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/09/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20/09/2022, emessa nel giudizio di rinvio dopo l’annullamento disposto con la sentenza n. 32011 del 25/05/2022 della Sesta sezione penale della Corte di cassazione – che aveva, appunto, annullato con rinvio l’ordinanza del 24/02/2022 del Tribunale di Napoli che aveva confermato l’ordinanza del 04/02/2022 del G.i.p. dello stesso Tribunale che aveva applicato, nei confronti di NOME COGNOME, la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazio ai reati di corruzione in atti giudiziari e corruzione propria – il Tribunale di Napo in riforma dell’impugnata citata ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale, sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di
dimora nella città di Roma, disponendo, altresì, le prescrizioni di cui all’art. 283 comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.
Avverso l’indicata ordinanza del 20/09/2022 del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori, NOME COGNOME, affidato a due, articolati, motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, si deve rilevare che è pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione, a firma dei difensori dell’imputato AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, muniti di procura speciale rilasciata dallo stesso imputato NOME COGNOME, motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse per essere intervenuto il provvedimento del 13/12/2022 del Tribunale di Napoli, che allegano, di revoca della misura cautelare.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Tale inammissibilità del ricorso per rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto determinata da una causa non imputabile al ricorrente sicché non si configura un’ipotesi di sua soccombenza, neppure virtuale comporta che questi non debba essere condannato al pagamento né delle spese del procedimento né di una somma a favore della cassa delle ammende, secondo quanto ordinariamente previsto, per il caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 28178501; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01, concernente una fattispecie relativa, come quella in esame, a un procedimento de libertate; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 252910-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 17/01/2023.