Rinuncia al ricorso in Cassazione: cosa accade se si rinuncia all’impugnazione?
La rinuncia al ricorso rappresenta un atto formale di estrema rilevanza nel processo penale, segnando il momento in cui la parte decide volontariamente di non proseguire il giudizio di legittimità. Questa scelta, sebbene legittima, comporta precise conseguenze giuridiche ed economiche che ogni ricorrente deve conoscere prima di procedere.
I fatti di causa e il reato di evasione
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato nei primi due gradi di giudizio per il delitto di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Dopo la conferma della condanna in Corte di Appello, la difesa aveva proposto ricorso per Cassazione sollevando due motivi principali. Il primo riguardava una presunta violazione delle norme sulle comunicazioni telematiche introdotte durante l’emergenza sanitaria, mentre il secondo contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La scelta della rinuncia al ricorso
Nonostante l’avvio dell’iter giudiziario davanti alla Suprema Corte, la strategia difensiva è mutata radicalmente prima dell’udienza. Il difensore del ricorrente, agendo in forza di una procura speciale, ha depositato una dichiarazione formale con cui manifestava la volontà di desistere dall’impugnazione. Tale atto ha spostato il focus del giudizio dalla valutazione dei motivi di ricorso alla verifica della validità della rinuncia stessa.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici della sesta sezione penale hanno preso atto della sopravvenuta rinuncia al ricorso. In presenza di una manifestazione di volontà chiara e proveniente da un soggetto legittimato (il difensore con procura speciale), la Corte non può entrare nel merito delle doglianze espresse inizialmente. La conseguenza diretta è la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione.
Sotto il profilo economico, la Corte ha applicato il principio della soccombenza temperato dalla natura dell’atto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ma i giudici hanno ritenuto di non applicare la sanzione pecuniaria aggiuntiva in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandone i presupposti tipici dei ricorsi manifestamente infondati o temerari.
Le motivazioni
La rinuncia al ricorso opera come una causa di inammissibilità sopravvenuta che prevale su ogni altra valutazione. La legge processuale penale stabilisce che, una volta presentata validamente la rinuncia, il rapporto processuale di impugnazione si estingue. La Corte ha verificato la regolarità formale dell’atto, accertando che il difensore avesse i poteri necessari per disporre del diritto all’impugnazione per conto del suo assistito. La tempestività della rinuncia ha inoltre influito positivamente sulla decisione di non irrogare sanzioni pecuniarie extra, limitando l’esborso alle sole spese vive del procedimento.
Le conclusioni
In conclusione, la rinuncia al ricorso determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, rendendo definitiva la condanna precedentemente inflitta. Si tratta di uno strumento utile per chiudere procedimenti che non presentano reali margini di successo, evitando l’aggravio di sanzioni pecuniarie spesso associate ai ricorsi dichiarati inammissibili per altre ragioni. Resta fondamentale il ruolo del difensore, che deve essere espressamente autorizzato tramite procura speciale per compiere questo atto dispositivo che incide direttamente sulla libertà e sul patrimonio del cliente.
Cosa succede se decido di rinunciare a un ricorso già presentato in Cassazione?
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia. Questo comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Il mio avvocato può rinunciare al ricorso senza il mio consenso specifico?
No, il difensore deve essere munito di una procura speciale che gli conferisca espressamente il potere di rinunciare all’impugnazione. Senza questo documento, la rinuncia non produce effetti validi.
Rinunciare al ricorso comporta sempre il pagamento di una multa?
Generalmente si è condannati alle spese processuali. Tuttavia, a differenza di altri casi di inammissibilità, la Corte può decidere di non applicare la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40430 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40430 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA ad Arezzo avverso la sentenza in data 19/12/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letti la memoria difensiva e l’atto di rinuncia al ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19/12/2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato quella del Tribunale di Arezzo in data 13/11/2017, con cui NOME COGNOME è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 385 cod. pen.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore, deducendo con il primo motivo violazione di legge in relazione alla disciplina dettata dall’art. 23 -bis
d.l. 137 del 2020, convertito dalla legge 176 del 2020, in quanto era stata omessa nel giudizio di appello la comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale, e con il secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha inviato una memoria di replica.
In data 4/9/2023 il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITID
L’intervenuta rinuncia al ricorso ne determina l’inammissibilità, ciò da cui discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non ravvisandosi tuttavia i presupposti per ordinare il versamento di somme aggiuntive.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinuncia all’impugnazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/09/2023