Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1278 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1278 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/02/2022 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/f~tite le conclusioni del PG COGNOME NOME c. COGNOME k.. COGNOME otntim tsp h iy humtvbvz 1411″ k tx,b(p)
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Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/202
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, il Tribunale del riesame di Salerno ha parzialmente confermato l’ordinanza del GIP di Salerno 13 dicembre 2021 applicativa della misura della custodia in carcere a carico dell’odierno ricorrente in relazione a fattispecie di ricettazione ed associazione a delinquere.
Propone ricorso per cassazione l’indagato COGNOME NOME con l’AVV_NOTAIO.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria e alla mancata considerazione della mancanza di autonoma valutazione.
Il ricorrente, secondo la difesa, sarebbe stato unicamente un dipendente di una società oggetto di indagine che, una volta cessato il rapporto di lavoro il 30 giugno 2016, nemmeno sarebbe riuscito ad ottenere i corrispettivi che gli spettavano tanto da essere costretto a intentare una azione in sede giurisdizionale.
Irrilevanti sarebbero le conversazioni intercettate in quanto oggetto di lettura parziale e illogica. In particolare, il Tribunale non avrebbe considerato che, proprio nel periodo in cui le intercettazioni sono state captate, il ricorrente aveva cessato il proprio rapporto di lavoro e il contenuto RAGIONE_SOCIALE chat del 19 agosto, 27 agosto, 30 agosto 2016 sarebbe coerente a tale situazione. Inoltre, il COGNOME sarebbe rimasto estraneo ad alcune RAGIONE_SOCIALE intercettazioni ed in particolare a quella del 27 agosto 2016 e quindi non vi è prova che conoscesse meccanismi di ripartizione di ruoli o della spartizione di somme.
Avrebbe dovuto inoltre essere rilevata la violazione del disposto dell’articolo 309 comma 9 cod,proc,pen- posto che il Tribunale si sarebbe limitato a riproporre gli elementi indicati in sede / di applicazione della misura senza rielaborarli alla luce RAGIONE_SOCIALE argomentazioni difensive. Tali argomentazioni riguardavano in particolare il fatto che il COGNOME avesse partecipato allo sviluppo di un software “sottoposto alle procedure autorizzative per l’utilizzo in Italia” e che non avesse partecipato alle attività riguardanti la piattaforma di gioco.
Non qualificante sarebbe poi la partecipazione all’attività di backoffice e di assistenza tecnica per il Sudamerica. Inoltre, la finalità di diffondere la piattaforma di gioco e procacciare nuovi clienti sarebbe meramente ipotetica.
Nemmeno sarebbe stato considerato che l’attività contestata avveniva su siti esteri e che quindi si trattava di fenomeno “non normato o vietato”.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla sussistenza della esigenza del pericolo di reiterazione del reato e al carattere di concretezza e attualità di tale pericolo. La sussistenza di tale pericolo, infatti, deriverebbe dalla mera considerazione del titolo di reato e non terrebbe conto del tempo passato dai fatti, del fatto che la cessazione dei rapporti
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risulterebbe dalle stesse intercettazioni utilizzate e dell’assenza di qualsivoglia contatto recente con altri indagati. Secondo la difesa, “nelle migliaia di pagine degli atti di indagine dopo il settembre 2016, non vi è alcuna traccia del COGNOME” Tale ultimo profilo, tra l’altro, escluderebbe anche i profili di gravità richiamati dal Tribunale del riesame proprio perché correlati alla perdurante partecipazione alla compagine associativa.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione rispetto alla valutazione RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari posto che vi sarebbe stata una generalizzata confusione tra gli elementi imputabili agli altri indagati e quelli imputabili al ricorrente. Tale confusione avrebbe determiNOME un giudizio palesemente erroneo in termini di attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze, posto che il COGNOME aveva cessato i rapporti con gli altri imputati e con le società interessate all’indagine nell’estate del 2016 e, quindi i a lui non poteva essere imputata una partecipazione o una contiguità fino al 2019. Tra l’altro, nel periodo successivo 2016, il ricorrente è stato assunto da altra società, la RAGIONE_SOCIALE, del tutto estranea alla vicenda.
2.4. Con il quarto motivo, la difesa lamenta vizio di motivazione in punto adeguatezza e proporzionalità della misura applicata posto che, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE considerazioni sopra svolte, avrebbe dovuto considerarsi l’effettiva e attuale potenzialità criminosa dell’imputato e non la prospettiva di garantire le finalità tipiche della pena.
La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Il Procuratore Generale – in persona del sostituto NOME COGNOME – ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Con memoria depositata il procuratore speciale e difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO del Foro di Roma, ha dichiarato – anche a nome del proprio assistito – di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La presentata rinuncia determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 591 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1000,00 (mille): infatti, l’art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 c.p.p., comma 3, ma anche nelle
ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro mille in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così d so in Roma, il 18 ottobre 2022 Il Co sigliere estensore COGNOME
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