Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40387 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40387 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SINOPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla ricorrente e depositata in data 15/05/2023 dall’avvocato COGNOME NOME in difesa di COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO E.CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimento cautelari, con ordinanza in data 24/1/2023 ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva rigettat l’istanza di revoca o declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare della custo carcere disposta nei confronti della predetta dallo stesso GIP in data :23/3/2022 per l’ipotes reato di cui agli “artt. 61 n. 7, 81 cpv., 110, 640 comma primo e secondo n. 2), 416 bis 1 co pen.”, istanza che era stata avanzata evidenziando in primo luogo l’assenza di condotte volte ad ingenerare nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’errone convincimento di eseguire un ordine dell’autorità.
Ad avviso del Tribunale, infatti, in fatto era stato contestata al ricorrente l’ipotes all’art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen., solo per errore materiale richiamando in n. 2 del secondo comma dell’art. 640 cod. pen., atteso che la contestazione evocava espressamente l’induzione in errore degli amministratori giudiziari della RAGIONE_SOCIALE ed il “danno per le pr amministrazioni giudiziarie”, sicché chiaramente erano indicati come soggetti passivi gl amministratori giudiziari, emanazione del potere statale.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’COGNOME, deducendo:
2.1. Violazione di legge per non essersi il Tribunale del riesame limitato ad integrare motivazione del Giudice per le indagini preliminari, bensì per averla del tutto sostituita, at anche che il richiamo effettuato alla pag. 1157 dell’ordinanza genetica aveva ad oggetto un capo di imputazione (n. 4) mai contestato all’COGNOME, bensì al coindagato COGNOME NOME sicché la motivazione dell’ordinanza del GIP doveva ritenersi del tutto inesistente e non potev essere integrata dal Tribunale del riesame.
2.1. Violazione di legge, con riferimento all’art. 640 comma 2 n. 2 cod. pen., al quale no era in alcun modo riconducibile la condotta contestata alla ricorrente.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME con memoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Con atto del 10/5/2023 l’COGNOME ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
La rinuncia della ricorrente al ricorso, fondata sul generico assunto di un “sopravvenut carenza di interesse”, determina comunque la sopravvenuta inammissibilità dell’impugnazione ma, documentato, e nemmeno specificato, quando e come sarebbe venuto meno l’interesse della ricorrente, non esonera la stessa dalla condanna al pagamento delle spese processuali prevista dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1–ter, disp. att. cod. pr
pen.
Così deciso il 19 maggio 2023
GLYPH