Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50494 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50494 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe , con l quale il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di riesame volta ad ottenere il disseq dell’immobile, di cui il ricorrente è locatario, essendo intestato a terzo soggetto, all’int quale si svolgeva attività di gioco d’azzardo.
Il ricorrente deduce violazione dell’art. 722 e 240 cod. pen.. in quanto non sussi alcun vincolo di pertinenzialità tra l’immobile, oggetto del provvedimento cautelare, e il contestato.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiara l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data GLYPH 16/10/2023, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia all’uopo munito di procura speciale, GLYPH vi ha rinunciato, rappresentando nell’atto di rinuncia che GLYPH il proprietario dell’immobile, nelle more del procedimento, ha risolto il contratto di locazione con il signor COGNOME e presentato istan restituzione al PM.
Vertendosi, nel caso in esame, in un ipotesi di sopravvenuta carenza di interess determinata da causa non imputabile al ricorrente (Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Rv. 252910), non consegue alla dichiarazione di inammissibilità alcuna condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso all’udienza del 15 novembre 2023
Il Consigliere estensore