Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49779 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49779 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME
NOMENOME9> nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/07/2023 del TRIBUNALE DI NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore AVV_NOTAIO, che ha dichiarato di rinunziare al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 7 luglio 2023 il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME, indagato per il reato previsto dagli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., avverso l’ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord aveva respinto la sua richiesta di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza in ragione dei seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 597, comma 1, cod. proc. pen. in combinato disposto con l’art. 310 dello stesso codice, in quanto il Tribunale non si è attenuto ai motivi del gravame proposto dalla difesa, che aveva evidenziato come le dichiarazioni rese in dibattimento dai collaboratori di giustizia avessero fortemente ridimensionato la partecipazione dell’imputato all’interno di qualsiasi organizzazione camorristica.
2.2. Violazione di legge in relazione al principio di gradualità previsto dall’art. 275 del codice di rito, secondo il quale le misure di tipo custodiale hanno carattere residuale
Il Tribunale, poi, ha dato rilievo a procedimenti penali pendenti non definiti neppure in primo grado.
2.3. Illogicità e mancanza di motivazione in ordine alla perdurante sussistenza delle esigenze cautelari.
L’ordinanza ha ignorato gli elementi di novità indicati nell’appello, costituiti soprattutto dalle dichiarazioni rese in dibattimento da NOME COGNOME.
2.4. Illogicità e mancanza di motivazione in ordine alla possibilità di attenuazione della misura cautelare in ragione del tempo decorso.
All’udienza odierna il difensore, munito di procura speciale, ha rinunziato al ricorso, in ragione della sopravvenuta sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposto NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La rituale rinuncia al ricorso, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse, comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), del codice di rito.
Poiché il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto successivamente alla sua presentazione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in conformità al principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte in diverse pronunce (n. 20 dell 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206168; n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208166; n. 31524 del 14/C17/2004, COGNOME, Rv. 228168; n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266244).
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 9 novembre 2023.