Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6272 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6272 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a MONREALE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte d’appello di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Temini Imerese il 18 luglio 2024 nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 56 e 575 cod. pen. e altro;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e quanto all’aumento applicato in continuazione per i reati satellite;
Rilevato che in data 8 settembre 2025 alla cancelleria della Corte di appello di Palermo Ł pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso resa personalmente dal ricorrente all’Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Trapani;
Ritenuto che l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.;
Considerato che la rinuncia all’impugnazione Ł sopravvenuta in data prossima alla presentazione dell’impugnazione e prima ancora che la stessa fosse inoltrata a questa Corte si può escludere la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così Ł deciso, 22/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
Ord. n. sez. 998/2026
CC – 22/01/2026
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