Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 780 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 780 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VASTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per intervenuta rinunzia;
udito l’AVV_NOTAIO, del foro di VASTO, in difesa della Parte Civile URBANO DOMENICANTONIO, il quale chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; deposita conclusioni scritte e nota spese, rappresentando di non avere ricevuto alcuna comunicazione da parte del ricorrente in merito alla rinuncia all’impugnazione;
i GLYPH
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 14 gennaio 2022 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato quella pronunciata in data 8 gennaio 2019 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Vasto, che ha affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. e, esclusa l’aggravante della premeditazione, concesse le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con la recidiva ed operata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di quattro anni ed otto mesi di reclusione.
Il provvedimento impugnato è stato emesso nell’ambito del procedimento scaturito dal ferimento di NOME COGNOME, avvenuto nel corso di una lite familiare, insorta in occasione con il pranzo natalizio, e del quale è stato ritenuto responsabile il cognato NOME COGNOME, il quale ha fatto uso di un taglierino.
NOME COGNOME ha proposto, con il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, dedicati, rispettivamente: alla coerenza logica della ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, contrastante con la sostanziale incertezza in ordine all’identità dell’autore della condotta illecita contestata; all’esclusione della cau di giustificazione della legittima difesa; alla configurabilità, in via subordina dell’eccesso colposo in legittima difesa, ovvero alla qualificazione del fatto oggetto di addebito nella meno grave fattispecie di lesioni colpose; alla possibile derubricazione del fatto, in via ulteriormente gradata, nel reato di lesioni aggravate; all’esclusione della circostanza attenuante della provocazione.
Il 28 ottobre 2022 i difensori dell’imputato, muniti di procura speciale, hanno ritualmente rinunziato al ricorso.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinunzia.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione GLYPH della GLYPH causa GLYPH di GLYPH inammissibilità», GLYPH alla GLYPH declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 500,00 euro.
L’imputato deve essere, infine, condannato alla rifusione, nella misura indicata in dispositivo, delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che non risulta essere stata tempestivamente informata della rinuncia all’impugnazione (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 20158 del 30/03/2022, COGNOME, Rv. 283063; Sez. 5, n. 29472 del 07/05/2018, COGNOME, Rv. 273476).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 15/11/2022.