Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 49676 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 49676 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CANTU DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/03/2023 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata – ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 15 marzo 2023 il Tribunale di Milano – a seguito dell’appello interposto ex art. 310 cod. proc. pen. da NOME COGNOME – ha confermato l’ordinanza in data 9 febbraio 2023, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como avev rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere avanzata nell’inter della stesa persona sottoposta a indagini.
Avverso il provvedimento collegiale il difensore del COGNOME ha proposto ricorso pe cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all’art. comma 1, disto. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto la violazione degli artt. 125, e 275 cod., pro., nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza degli arre domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cit.
Il medesimo difensore ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso e l procura speciale rilasciatagli a tal fine dal COGNOME.
Il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiara inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende – che deve determinarsi in euro cinquecento -, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 – 01) e nella specie non consta (né è stata dedotta) la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2023.