Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42433 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42433 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Senigallia il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 21 aprile 2023, del Tribunale di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e I ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza emessa il 21 aprile 2023 con la quale il Tribunale distrettuale di Ancona ha confermato l’originario rigetto dell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere (applicata con ordinanza del 29 marzo 2023).
Il ricorso si compone di due articolati motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. del codice di procedura penale.
Si deduce, con il primo motivo, violazione degli artt. 310, 125 comma 3 cod. proc. pen. e 13 Cost. quanto alla valutazione del prospettato mutamento del quadro cautelare; con il secondo motivo, violazione degli artt. 272, 274, 275, 275bis, 276, 277 e 284 cod. proc. pen. e 13 Cost., nonché vizio di motivazione e inosservanza di norma processuale (in relazione all’art. 125 cod. proc. pen.), quanto alla valutazione del profilo strettamente cautelare.
Con atto dell’Il luglio 2023, l’indagato ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, che, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d).
Alla declaratoria d’inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 settembre 2023
sigli e estensore Il