Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51487 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51487 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GALATONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Per quanto ancora rileva, nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello di Lecce, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al reato ascrittogli (art. 481 cod. pen.), per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili (identica pronuncia è stata adottata nei confronti di altro imputato, non ricorrente in cassazione, al quale è stato addebitato altro reato).
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, di. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; b) dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile ad opera di RAGIONE_SOCIALE, che, pur formulata in termini generali, deve intendersi limitata, alla luce del contenuto della procura allegata, all’azione esercitata nei confronti del COGNOME e non anche dell’altro imputato.
È stato trasmesso atto di rinuncia al ricorso datato 20 novembre 2023 recante la sottoscrizione autenticata del COGNOME.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Alla luce della revoca della costituzione di parte civile, vanno inoltre revocate le statuizioni civili pronunciate nei confronti del ricorrente.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che, in ragione RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte, appare equo determinare in euro 500,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE. Revoca le statuizioni civili limitatamente alla posizione di COGNOME NOME.
Così deciso il 30/11/2023