Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11314 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11314 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha depositato rinuncia al ricorso, con procura speciale
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22/10/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova applicava a NOME COGNOME – ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – la pena di 4 anni, 8 mesi di reclusione e 18mila euro di multa con riguardo al delitto di cui agli artt. 73, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Propone ricorso per cassazione l’NOME, deducendo – con unico motivo – la carenza di motivazione in tema di confisca. Il Giudice avrebbe confiscato due apparecchi cellulari, sottoposti a sequestro probatorio, senza indicarne la ragione, e dunque senza chiarire perché il vincolo sarebbe stato mutato in misura di sicurezza, né quale rapporto legherebbe i due oggetti al reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con atto del 23/2/2026, il difensore e procuratore speciale del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha rinunciato al ricorso, senza argomentare.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2026
Il Consigliere estensore rico COGNOME