Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51317 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51317 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di appropriazione indebita
Avverso tale sentenza COGNOME proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 178 e ss COGNOME cod. proc. pen.): il decreto di citazione a giudizio era stato notificato difensore di fiducia di NOME COGNOME ai sensi dell’artico 158 comma 8-bis cod. proc. pen., nonostante questi avesse eletto domicilio in INDIRIZZO; si sarebbe verificata una lesione del diritto di difesa integrante un nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio che era stata tempestivamente eccepita con le conclusioni scritte non valutate dalla Corte di appello.
3.In data 3 novembre 2023 perveniva rinuncia al ricorso da difensore COGNOME munito di procura speciale: il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023.