Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5134 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5134 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso, con verifica della rinuncia se legittimamente effettuata;
udito l’avvocato NOME COGNOME, anche in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, che ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto essendo intervenuta nuova ordinanza in sede cautelare del Tribunale di Vibo Valentia.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Catanzaro, in data 18 aprile 2023, confermava l’ordinanza genetica applicativa degli arresti domiciliari, in relazione alla partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di delitti tributari e delitti di bancarotta documentale e patrimoniale: in particolar alla ricorrente venivano contestati il concorso in delitti di dichiarazione fraudolenta a mezzo di uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs n. 74 del 2000), e di emissione delle correlate fatture per operazioni inesistenti (art. 8, stesso
decreto), condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di tipo generico, nonché bancarotta per cagionamento del dissesto a mezzo delle frodi fiscali.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME è articolato in quattro motivi che saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce assoluta assenza di motivazione, per non essere la sentenza di fallimento definitiva.
I ricorrenti rilevano come la natura non definitiva della sentenza di fallimento determini l’insussistenza del delitto di bancarotta, essendo la pronuncia elemento costitutivo del reato, rilevante ai sensi degli artt. 2 e 479 cod. proc. pen., dal che deriverebbe l’impossibilità di applicare la misura cautelare, essendo intervenuta l’opposizione alla sentenza di fallimento, che pende per tutte le società fallite esclusa la RAGIONE_SOCIALE.
L’ordinanza impugnata non valuta tale profilo, né quello conseguente, legato alla fusione per incorporazione che vedrebbe Ire società dichiarate fallite non più suscettibili di tale pronuncia, determinandosi un vizio radicale quanto alla declaratoria di fallimento.
Il secondo motivo lamenta mancanza assoluta di motivazione in ordine al delitto previsto dall’art. 416 bis cod. pen.
La gravità indiziaria è stata tratta dal contenuto di conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni del curatore, e da ciò emerge la sussistenza della supersocietà di fatto e del ruolo direttivo di COGNOME NOME.
Il Tribunale del riesame non ha valutato che le dichiarazioni rese al curatore da soggetti indagati nel presente procedimento’ ovvero in procedimento connesso o collegato, avrebbero richiesto una valutazione ai sensi dell’art. 192, comma 3 cod. proc. pen. ovvero sarebbero inutilizzabili quando di natura autoindiziante.
Quanto alle intercettazioni, il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto in conto i criteri di valutazione fissati in sede di legittimità per la valutazione del conversazioni captate da soggetti diversi dall’indagato o che riferiscano notizie acquisite da terzi, cosicché occorreva una valutazione critica sul tenore delle conversazioni.
Inoltre, il Tribunale del riesame non ha valutato che gli organi di controllo sindacali e di revisione nulla hanno rilevato quanto alle società indicate nelle imputazioni, mentre il provvedimento impugnato non tiene conto della disciplina prevista dall’art. 2501-bis cod. civ. per la fusione fra società a seguito di
acquisizione con indebitamento, né della documentazione allegata consistente nella prova dei bonifici e delle bolle di trasporto che attesta l’esistenza delle operazioni ritenute fittizie ai fini tributari, delle ragioni che depongono per i concorso di persone in luogo del delitto associativo e per la mera continuazione fra i delitti scopo, in difetto della stabilità del vincolo ex art. 416 cod. pen. e del sua funzionalizzazione a una serie di delitti indeterminata.
5. Il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 216 legge fall.
Quanto all’elemento soggettivo richiesto per la bancarotta distrattiva l’ordinanza impugnata non valuterebbe la sussistenza delle garanzie personali che escludono una volontà distrattiva, che si ritorcerebbe contro il patrimonio personale di chi ha garantito, in palese contraddizione, né il valore delle ipoteche non corrisponde al valore delle obbligazioni, come rileva il tribunale del riesame, ‘coprendo’ invece quasi per intero il debito dell’impresa.
Ciò anche per i fatti di causazione del fallimento a mezzo operazioni dolose.
In sostanza l’esistenza delle garanzie dovrebbe condurre a escludere il dolo proprio della bancarotta fraudolenta in favore di quello previsto dalla bancarotta semplice.
Il quarto motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 274 cod. proc. pen.
Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale non ha considerato che la non definitività della sentenza di fallimento determina incertezza in ordine alla prognosi di condanna in sede penale, come anche la prestazione delle garanzie.
Inoltre, quanto al momento di commissione delle condotte di reato va fatto riferimento non alla data della dichiarazione di fallimento ma alle condotte concrete poste in essere difettando l’attualità del pericolo di reiterazione come anche di inquinamento probatorio.
. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23 comria 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.
Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia a mezzo del deposito del relativo atto, sottoscritto dalla ricorrente, con autentica del difensore, a seguito del deposito in data 18 ottobre 2023 della ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell’avente diritto, determina l’immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l’immediato passaggio in giudicato della sentenza all’atto della dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione» (Sez. U, i. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 24/10/2023
Il Cons gliere estensore
Il Presidente