La rinuncia al ricorso in Cassazione Penale
Nel sistema giudiziario italiano, la volontà delle parti gioca un ruolo fondamentale anche nelle fasi terminali del processo. Un caso emblematico riguarda la rinuncia al ricorso, un atto con cui l’imputato decide di non proseguire nell’impugnazione di una sentenza. Questa scelta, sebbene legittima, produce effetti processuali e patrimoniali immediati e definitivi, come confermato da una recente pronuncia della Corte di Cassazione.
I fatti del caso e la rinuncia al ricorso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’appello per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. L’imputato era stato condannato a una pena superiore ai dieci anni di reclusione. Inizialmente, tramite il proprio difensore, il soggetto aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi procedurali relativi al concordato in appello.
Tuttavia, prima che si tenesse l’udienza davanti alla Suprema Corte, l’imputato, mentre si trovava in stato di detenzione, decideva di presentare personalmente una dichiarazione formale di rinuncia al ricorso presso l’ufficio matricola della casa circondariale. Contestualmente, anche il difensore depositava un atto analogo. Questi passaggi hanno mutato radicalmente lo scenario giuridico, spostando l’attenzione del collegio giudicante dalla validità della condanna alla validità dell’atto di rinuncia.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno preso atto della duplice manifestazione di volontà: quella dell’imputato e quella del suo difensore. La Corte ha verificato che la dichiarazione resa personalmente dal detenuto fosse conforme ai requisiti formali richiesti dal codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorso non è stato nemmeno esaminato nel merito dei suoi motivi originali.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del gravame. Tale declaratoria non è però priva di oneri economici. La legge prevede infatti che, in caso di inammissibilità (anche se derivante da una rinuncia volontaria), il ricorrente sia tenuto a rifondere le spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle Ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Conseguenze della rinuncia al ricorso in sede penale
L’effetto principale della rinuncia al ricorso è l’irrevocabilità della sentenza impugnata. Una volta che la rinuncia viene accolta, il procedimento si chiude e la pena diventa definitiva ed esecutiva. Dal punto di vista finanziario, la Corte ha quantificato in tremila euro la somma da versare a favore dello Stato, oltre al pagamento integrale delle spese del procedimento.
Questa decisione sottolinea come la rinuncia non sia un atto neutro, ma un’ammissione implicita della definitività della condanna precedente, che comporta sanzioni pecuniarie accessorie fisse. La ratio risiede nel disincentivare l’occupazione delle risorse della Corte di Cassazione con ricorsi che vengono poi abbandonati senza giustificato motivo.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla natura irrevocabile e personale della rinuncia espressa dall’imputato. Poiché la dichiarazione di rinuncia è stata resa in data anteriore all’udienza e formalizzata correttamente presso l’istituto di pena, è venuto meno l’interesse giuridico a proseguire il giudizio. L’inammissibilità deriva direttamente dal venir meno della volontà impugnatoria della parte, che prevale su ogni altra considerazione di merito. Non sono stati rinvenuti elementi che potessero scagionare il ricorrente dalla colpa per la mancata prosecuzione, giustificando così la sanzione pecuniaria equitativamente fissata.
Le conclusioni
In conclusione, chiunque intenda intraprendere la via del ricorso per Cassazione deve essere consapevole che la successiva rinuncia al ricorso non comporta una semplice cancellazione del procedimento. Al contrario, essa genera una sentenza di inammissibilità che rende la condanna definitiva e impone il pagamento di ingenti spese processuali e sanzioni pecuniarie. È fondamentale, dunque, valutare attentamente la strategia difensiva prima di formalizzare tali atti, data la loro natura vincolante e onerosa.
Cosa succede se l’imputato rinuncia al ricorso per Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte. Questa decisione comporta solitamente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Si può rinunciare a un ricorso penale dal carcere?
Sì, l’imputato detenuto può rendere una dichiarazione di rinuncia presso l’ufficio matricola della casa circondariale. Tale atto ha pieno valore legale nel processo.
Quanto costa la sanzione per un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese del procedimento, la Corte può stabilire una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. In questo specifico caso la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9183 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9183 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Soverato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per la inammissibilità del ricorso vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata dall’AVV_NOTAIO nella sua qualità di difensore del ricorrente;
vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso resa in data 9/01/2026 da NOME alla matricola della RAGIONE_SOCIALE;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della sentenza pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della stessa città, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., riconosciute le attenuanti generiche, rideterminava in anni
dieci e mesi dieci di reclusione la pena nei confronti di NOME NOME in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando, con motivo unico, la violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. per mancato rispetto del termine di quindici giorni precedenti all’udienza previsto a pena di decadenza per la presentazione della proposta
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per rinuncia formulata personalmente dal ricorrente NOME COGNOME, detenuto presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, mediante dichiarazione resa all’Ufficio matricola in data 9/01/2026.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27/01/2026