Rinuncia al ricorso: quando ritirarsi costa caro
Presentare una rinuncia al ricorso in Cassazione potrebbe sembrare una via d’uscita per chiudere un procedimento legale. Tuttavia, un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che questa scelta, sebbene volontaria, non è priva di conseguenze economiche. Anzi, essa comporta automaticamente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I fatti di causa
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Firenze. Quest’ultima aveva parzialmente riformato una decisione di primo grado, rideterminando la pena per reati legati agli stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). La pena era stata calcolata in aumento su una precedente condanna, applicando l’istituto della continuazione tra reati.
L’imputato, non soddisfatto della decisione, aveva impugnato la sentenza di appello davanti alla Corte di Cassazione, lamentando vizi di motivazione sia sulla sussistenza della continuazione sia sulla misura della pena inflitta.
Lo sviluppo inaspettato: la rinuncia al ricorso
Mentre il procedimento in Cassazione era in attesa di fissazione, l’imputato depositava una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso. Questo atto, sottoscritto personalmente e autenticato dal difensore di fiducia, manifestava in modo inequivocabile la volontà di non proseguire con l’impugnazione. A fronte di tale dichiarazione, la Corte di Cassazione ha dovuto valutare le conseguenze procedurali di questa scelta.
Le motivazioni: Inammissibilità e condanna automatica
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile ‘de plano’, ovvero senza la necessità di una discussione formale, proprio a causa della sopravvenuta carenza di interesse alla sua prosecuzione. La rinuncia, essendo valida ed efficace, ha di fatto chiuso la porta a qualsiasi esame nel merito dei motivi di appello.
Il punto cruciale della decisione, però, risiede nelle conseguenze economiche. La difesa dell’imputato avrebbe potuto sperare che una rinuncia volontaria escludesse l’applicazione di sanzioni. Invece, la Cassazione ha applicato rigorosamente l’art. 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Citando un proprio precedente (sentenza n. 26255/2015), la Corte ha ribadito un principio fondamentale: la legge non fa distinzioni. L’art. 616 c.p.p. non distingue tra le diverse cause di inammissibilità, siano esse vizi formali dell’atto (come previsto dall’art. 591 c.p.p.) o cause che impediscono l’esame nel merito (art. 606 c.p.p.). La rinuncia, determinando una forma di inammissibilità, fa scattare automaticamente l’obbligo di condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, che nel caso di specie è stata equitativamente fissata in 3.000 euro.
Conclusioni: Le implicazioni pratiche della decisione
L’ordinanza in esame offre un insegnamento pratico di grande importanza. La rinuncia al ricorso è un atto processuale che deve essere ponderato con attenzione, specialmente per le sue implicazioni finanziarie. La decisione di abbandonare un’impugnazione non è una mossa ‘neutra’ ma produce effetti giuridici precisi e inderogabili. La condanna alle spese processuali e alla sanzione a favore della cassa delle ammende è una conseguenza automatica dell’inammissibilità, indipendentemente dal fatto che questa derivi da un errore tecnico o da una scelta volontaria come la rinuncia. Chiunque stia valutando di ritirare un ricorso deve essere pienamente consapevole che questa scelta, pur ponendo fine al giudizio, comporterà comunque un esborso economico.
Cosa succede se un imputato presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile ‘de plano’, cioè senza una discussione nel merito, poiché viene a mancare l’interesse alla sua prosecuzione.
La rinuncia al ricorso esonera dal pagamento delle spese processuali?
No. Secondo la Corte, la rinuncia porta a una declaratoria di inammissibilità, che a sua volta comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte condanna a pagare una somma alla cassa delle ammende anche in caso di rinuncia volontaria?
Perché l’articolo 616 del codice di procedura penale, che impone tale condanna in caso di inammissibilità, non fa alcuna distinzione tra le cause che la determinano. Pertanto, si applica a tutte le ipotesi di inammissibilità, inclusa quella derivante dalla rinuncia dell’interessato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44603 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 44603 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Bucarest il DATA_NASCITA (CUI CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza del 15/12/2022 della Corte di appello di Firenze
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 18 febbraio 2022, ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena inflitta a per i reati di cui agli art 74 e 73 d.P.R. 309/1990 commessi nell’anno 2017, pena inflitta in aumento, ritenuta la continuazione fra reati, su quella di anni otto di reclusione già inflitta a COGNOME NOME con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 22 gennaio 2018, irrevocabile il 15 maggio 2018.
2.Con il ricorso, di seguito sintetizzato ai sensi dell’art. 178 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della decisione, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento della sentenza denunciando cumulativi vizi di motivazione in relazione alla ritenuta continuazione fra reati e alla misura della pena inflitta, violazioni che avevano determinato l’erronea applicazione della disposizione di cui all’art. 81 cod. pen..
3.Nelle more della fissazione del ricorso, in data 1 agosto 2023, è pervenuta dichiarazione del ricorrente di rinuncia al ricorso, rinuncia depositata il 3 luglio 2023 presso la Casa Circondariale di Massa e ulteriore dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dall’imputato e autenticata dal difensore di fiducia.
4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità sostenuta da sopravvenuta carenza alla sua proposizione, dichiarazione che va pronunciata “de plano”. La rinuncia personale dell’imputato, contenuta in un atto debitamente sottoscritto e in cui la sottoscrizione è stata autenticata dal difensore, deve, infatti, essere ritenuta valida ed efficace provenendo dal soggetto interessato.
5.Tuttavia, non prevedendo l’art. 616 cod. proc. pen. distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921), segue all’adottata declaratoria la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo stimare come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30 ottobre 2023