Rinuncia al ricorso: quali sono le conseguenze economiche?
La decisione di presentare un’impugnazione contro una sentenza è un passo cruciale nel processo penale, ma altrettanto importante è comprendere le implicazioni di una successiva rinuncia al ricorso. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che tale atto non è privo di conseguenze, determinando l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento di spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa pronuncia per capire il ragionamento dei giudici e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito della questione, il difensore di fiducia dell’imputato ha depositato un atto formale di rinuncia all’impugnazione, corredato da una procura speciale rilasciata a tal fine dal suo assistito.
La Decisione della Corte di Cassazione e la rinuncia al ricorso
Di fronte a questo nuovo sviluppo, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà della parte di non proseguire con il giudizio. La rinuncia al ricorso ha quindi determinato una declaratoria di inammissibilità. La decisione non si è però limitata a questo. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, inoltre, al versamento di una somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il fulcro della motivazione risiede nell’interpretazione dell’art. 616 c.p.p. La Corte ha spiegato che questa norma non opera distinzioni tra le diverse cause di inammissibilità di un ricorso. Che si tratti di un vizio di forma, della tardività della presentazione o, come in questo caso, di una rinuncia al ricorso, l’esito è il medesimo: la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria. I giudici hanno richiamato una precedente pronuncia (Cass. n. 28691/2016) per rafforzare il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p. deve essere inflitta non solo nei casi di inammissibilità per vizi ‘originari’ (ex art. 606, comma 3, c.p.p.), ma anche nelle ipotesi di inammissibilità ‘sopravvenuta’, come quella derivante dalla rinuncia (ex art. 591 c.p.p.). In sostanza, l’atto di rinuncia, pur essendo una scelta legittima della parte, produce un effetto processuale (l’inammissibilità) che la legge sanziona per aver inutilmente messo in moto la macchina giudiziaria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito pratico: la rinuncia a un’impugnazione non è un’azione neutra dal punto di vista economico. Se da un lato pone fine al procedimento, dall’altro comporta l’obbligo di sostenere non solo le spese processuali, ma anche una sanzione pecuniaria il cui importo è determinato discrezionalmente dal giudice. È quindi fondamentale che l’imputato e il suo difensore valutino attentamente tutte le conseguenze prima di decidere di abbandonare un ricorso già presentato, essendo la condanna pecuniaria una conseguenza automatica della dichiarazione di inammissibilità, indipendentemente dalla causa che l’ha determinata.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia determina l’inammissibilità del ricorso, il che significa che la Corte non esaminerà il merito della questione e la sentenza impugnata diventerà definitiva.
La rinuncia al ricorso comporta sempre delle spese per chi l’ha presentato?
Sì, secondo quanto stabilito dalla Corte, la declaratoria di inammissibilità che consegue alla rinuncia comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Perché si viene condannati a una sanzione pecuniaria anche in caso di rinuncia volontaria?
Perché la legge non distingue tra le varie cause di inammissibilità. L’aver avviato un procedimento giudiziario, per poi interromperlo con la rinuncia, è considerato un evento che giustifica l’applicazione della sanzione prevista per tutti i casi in cui il ricorso non può essere esaminato nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15559 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15559 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERRACINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 40551/23 DI COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che con atto pervenuto il 7 marzo 2024 il difensore di fiducia ha dichiarato di rinunciare al ricorso, depositando altresì la procura speciale rilasciata a tal fine; che la determina l’inammissibilità del ricorso; che alla declaratoria di inammissibilità del consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura in dispositivo indicata, atteso che l’art. 616 cod. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna pagamento della sanzione pecuniaria ivi prevista deve essere inflitta non solo nel caso inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso dell rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/08/2024