Rinuncia al Ricorso: Analisi delle Conseguenze Economiche secondo la Cassazione
La decisione di presentare un ricorso è un passo cruciale nel processo legale, ma altrettanto importante è la scelta di ritirarlo. La rinuncia al ricorso, infatti, non è un atto privo di conseguenze. Come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, questa scelta processuale comporta specifiche responsabilità economiche per il ricorrente. Analizziamo il caso per comprendere meglio la dinamica e le implicazioni legali.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, aveva proposto ricorso per Cassazione, sollevando due questioni principali:
1. Vizio di motivazione: si contestava la prova che fosse effettivamente lui alla guida del veicolo al momento dell’accertamento, poiché il mezzo era stato trovato fermo sulla sede stradale senza conducente.
2. Nullità dell’esame alcolimetrico: si lamentava l’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l’esame, in violazione delle garanzie procedurali.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito delle questioni, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo.
La Decisione della Corte e la Rinuncia al Ricorso
Il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, ha depositato in cancelleria un’istanza formale di rinuncia al ricorso. Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del procedimento. La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia, non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d) del codice di procedura penale. La rinuncia, infatti, è una delle cause che impediscono al giudice di esaminare le ragioni dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Condanna alle Spese
La conseguenza più rilevante della declaratoria di inammissibilità non è stata la semplice chiusura del caso, ma l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento.
In aggiunta, la legge prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, a meno che non si dimostri che la causa di inammissibilità sia avvenuta “senza colpa”. La Corte, rifacendosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale (richiamando anche una sentenza della Corte Costituzionale), ha stabilito che la rinuncia volontaria al ricorso non può essere considerata una causa di inammissibilità priva di colpa. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso è un atto volontario e consapevole che comporta precise responsabilità. Non si tratta di una semplice marcia indietro, ma di una scelta che attiva un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare impugnazioni presentate con leggerezza e poi abbandonate. Per i cittadini e i loro difensori, ciò significa che la decisione di impugnare una sentenza deve essere ponderata attentamente, tenendo conto non solo delle probabilità di successo, ma anche delle conseguenze economiche di un eventuale ripensamento. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è la diretta conseguenza di un’azione processuale che, una volta intrapresa, non può essere ritirata senza costi.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ciò significa che il caso viene chiuso senza che i motivi del ricorso vengano esaminati nel merito.
La rinuncia al ricorso comporta sempre il pagamento delle spese processuali e di una sanzione?
Sì, secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la rinuncia volontaria è considerata una causa di inammissibilità colpevole. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Quali erano i motivi originali del ricorso in questo specifico caso?
Il ricorrente contestava la prova di essere stato lui alla guida del veicolo e la nullità dell’esame alcolimetrico a causa del mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20625 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIORENZUOLA D’AR.DA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Parma che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art.186 comma 2 lett.c) C.d.S.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all’affermazione di responsabilità in relazione alla ricorrenza della prova che il COGNOME fosse alla guida dell’autoveicolo, laddove l’accertamento era stato condotto allorquando il veicolo era fermo sulla sede stradale in assenza del conducente, nonché per nullità dell’esame alcolimetrico per omesso avviso della facoltà del conducente di farsi assistere ai sensi dell’art.114 disp.att. cod.proc.pen.
Con istanza depositata in cancelleria il difensore del ric:orrente, munito di procura speciale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, da cui consegue la declaratoria di inammissibilità per rinuncia, ai sensi dell’art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen..
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente