Rinuncia al Ricorso: Conseguenze e Sanzioni Pecuniarie secondo la Cassazione
La decisione di presentare un’impugnazione è un passo cruciale nel processo penale, ma altrettanto importante è comprendere le conseguenze di una sua eventuale ritrattazione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce sugli effetti della rinuncia al ricorso, chiarendo gli obblighi economici che ne derivano per la parte che decide di fare un passo indietro. Questo caso specifico, relativo a reati edilizi, offre spunti fondamentali sulle dinamiche procedurali e l’applicazione del principio di soccombenza.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da due provvedimenti di sequestro, uno probatorio e uno preventivo, emessi rispettivamente dal Pubblico Ministero e dal Giudice per le Indagini Preliminari. Tali misure cautelari riguardavano presunti reati edilizi connessi alla realizzazione di un parco sportivo. La persona interessata dai provvedimenti decideva di impugnarli, presentando istanza di riesame al Tribunale competente, il quale, tuttavia, rigettava le sue richieste e confermava i sequestri.
Contro questa decisione, la parte interessata proponeva ricorso per Cassazione, articolando tre motivi di censura per violazione di legge e vizi di motivazione. Tuttavia, prima che si tenesse l’udienza di discussione, il suo difensore, munito di procura speciale, depositava un atto formale di rinuncia al ricorso.
La Rinuncia al Ricorso e la Decisione della Cassazione
Di fronte alla formale rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e applicare la normativa processuale. Ai sensi dell’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, la rinuncia all’impugnazione è una delle cause che portano a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso.
Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La rinuncia, essendo un atto dispositivo della parte, preclude al collegio giudicante qualsiasi valutazione sui motivi di impugnazione, chiudendo di fatto il procedimento.
Le Motivazioni della Condanna alle Spese e alla Sanzione
La parte più significativa della sentenza risiede nella motivazione con cui la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La Corte ha osservato che la rinuncia al ricorso non era motivata. In assenza di giustificazioni, si applica il principio generale della soccombenza: chi perde la causa, o in questo caso chi abbandona l’impugnazione, deve farsi carico dei costi del procedimento che ha attivato.
I giudici hanno inoltre sottolineato che non erano emersi elementi per ritenere che l’impugnazione fosse stata presentata “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”. Tuttavia, la Corte ha tenuto conto di un fattore importante: la tempestività. La comunicazione della rinuncia è avvenuta prima dell’udienza, evitando così alla Corte di dover esaminare l’impugnazione. Questo ha portato i giudici a liquidare la sanzione da versare alla Cassa delle Ammende in via equitativa, nella misura ridotta di 500 euro.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la rinuncia al ricorso in ambito penale non è un atto privo di conseguenze economiche. Sebbene ponga fine al giudizio di impugnazione, essa comporta l’automatica dichiarazione di inammissibilità e la condanna del rinunciante al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. L’entità di tale sanzione può essere mitigata dalla tempestività della rinuncia, che, precludendo l’esame del merito, alleggerisce il carico di lavoro dell’organo giudicante. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di ponderare attentamente non solo la presentazione di un’impugnazione, ma anche la sua eventuale revoca.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione prima dell’udienza?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte, il che significa che i motivi dell’impugnazione non vengono esaminati nel merito e il procedimento si conclude.
La parte che rinuncia al ricorso deve pagare delle spese?
Sì. La rinuncia comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle Ammende, in applicazione del principio di soccombenza.
L’importo della sanzione pecuniaria può essere ridotto?
Sì, la Corte può decidere di liquidare la sanzione in misura ridotta (in questo caso, 500 euro) se la rinuncia è stata comunicata tempestivamente, evitando così alla Corte di dover procedere con la disamina dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24055 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nata a Pomigliano d’Arco il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 26/07/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO contenente motivi nuovi e la successiva rinuncia al ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 26 luglio 2023 il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato le istanze di riesame riunite di NOME COGNOME e per l’effetto ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso in data 11 luglio 2023 dal PM presso il Tribunale di Napoli Nord e il decreto di sequestro preventivo emesso in data 14 luglio 2023 dal GIP del Tribunale di Napoli Nord nell’ambito di reati edilizi inerenti un parco sportivo in Caivano.
La ricorrente articola tre censure per violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio di motivazione in merito al sequestro probatorio (primo motivo) e al sequestro preventivo (secondo e terzo motivo).
Il difensore ha depositato altresì motivi nuovi e successivamente, il 9 gennaio 2024, atto di rinuncia al ricorso con allegata procura speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l’intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, con atto proveniente dal difensore munito di procura speciale, prima dell’udienza di discussione.
Va tuttavia rilevato che la rinuncia non è motivata per cui si deve far riferimento, ai fini della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese e della sanzione da versarsi alla RAGIONE_SOCIALE, al principio della soccombenza, tenuto altresì conto che non sono emersi elementi che consentano di ritenere che l’impugnativa sia stata presentata senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”. Si reputa tuttavia di liquidare la sanzione da versarsi alla RAGIONE_SOCIALE in via equitativa nella più ridotta misura di euro 500, perché la tempestiva comunicazione della rinuncia ha comunque precluso la disamina dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende
Così deciso, il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore