Rinuncia al Ricorso: Le Conseguenze Economiche secondo la Cassazione
Decidere di presentare un ricorso in Cassazione è un passo importante, ma cosa succede se, in un secondo momento, si cambia idea? La rinuncia al ricorso è un atto formale con implicazioni precise, non solo processuali ma anche economiche. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, settima sezione penale, fa luce sulle conseguenze inevitabili di tale scelta, confermando un orientamento consolidato.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna alla Rinuncia
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 336 del codice penale (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), confermata dalla Corte d’Appello. Contro tale sentenza, l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, aveva proposto ricorso per Cassazione.
Tuttavia, prima della data fissata per l’udienza, il difensore ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, corredato da una procura speciale rilasciata a tal fine dal suo assistito. Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del procedimento dinanzi alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte e le conseguenze della rinuncia al ricorso
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia, non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito dei motivi di impugnazione, ma si ferma a una valutazione puramente procedurale. La rinuncia, infatti, è una delle cause di inammissibilità previste dalla legge.
La conseguenza diretta, stabilita nel dispositivo dell’ordinanza, è duplice:
1. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La parte più interessante dell’ordinanza risiede nella motivazione che sorregge la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria. La Corte ha chiarito che tale condanna non è una scelta discrezionale del giudice, ma una conseguenza obbligatoria prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Il punto fondamentale evidenziato dai giudici è che la norma non distingue tra le diverse cause di inammissibilità. Che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, perché presentato fuori termine, o perché vi si è rinunciato, l’esito è lo stesso: scatta la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria. La Corte richiama esplicitamente l’articolo 591 del codice di procedura penale, che elenca la rinuncia tra le cause di inammissibilità, e cita un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 28691/2016) che conferma questa interpretazione.
In sostanza, la sanzione non ha lo scopo di punire la ‘temerarietà’ di un ricorso infondato, ma di sanzionare l’aver messo in moto la macchina della giustizia per poi fermarla con un atto successivo che ne impedisce la conclusione sul merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante promemoria sulle implicazioni pratiche della rinuncia al ricorso. Questa scelta, sebbene legittima e talvolta strategicamente opportuna, non è a costo zero. Chi rinuncia a un’impugnazione in ambito penale deve essere consapevole che, oltre a rendere definitiva la sentenza di condanna, andrà incontro a precise conseguenze economiche: il pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria che la Corte determina in via equitativa. È, quindi, una decisione che va ponderata attentamente con il proprio legale, bilanciando i benefici della chiusura del contenzioso con i costi certi che ne derivano.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia rende il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la Corte non esamina il caso nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva.
La rinuncia al ricorso comporta sempre dei costi per chi la presenta?
Sì. Secondo l’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità che segue la rinuncia obbliga il ricorrente a pagare sia le spese processuali sia una somma di denaro alla Cassa delle ammende, stabilita dal giudice.
Perché si viene condannati a pagare una sanzione alla Cassa delle ammende anche in caso di rinuncia volontaria?
Perché l’articolo 616 del codice di procedura penale prevede questa sanzione per tutti i casi di inammissibilità del ricorso, senza fare distinzioni. La rinuncia è una delle cause di inammissibilità, e quindi la sanzione si applica automaticamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1874 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1874 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 16/03/1967
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 28525/24 PETRONI
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 336 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che con atto pervenuto in data 8 novembre 2024 il difensore di fiducia ha dichiarato di rinunciare al ricorso, depositando altresì la procura speciale rilasciata a tal fine; che la rinuncia determina l’inammissibilità del ricorso; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura in dispositivo indicata, atteso che l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria ivi prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024.