Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22451 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22451 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 23/01/1998
avverso l’ordinanza del 23/01/2025 del TRIB. LIBERTA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23.1.2025 il Tribunale di Torino, pronunciandosi sull’istanza di riesame avanzata nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Gip del locale Tribunale in data 1.1.2025 che aveva disposto la custodia cautelare della medesima per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo 1) con l’aggravante di cui al comma 3 e di cui agli artt. 3 e 4 I. n. 146 del 2006, ha confermato l’ordinanza impugnata.
Il giudice del riesame ha condiviso la valutazione già formulata dal Gip circa la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria della partecipazione al reato di cui al capo 1) dell’incolpazione, ritenendo che l’ampio materiale investigativo dimostrasse che la ricorrente, lungi dall’essersi limitata ad interloquire con il padre e con il fratello, ristretti in carcere in Brasile, fosse pienamente addentro alle logiche delinquenziali dell’associazione finalizzata al narcotraffico ritenendo altresì, quanto alle esigenze cautelari, il pericolo di recidivanza.
Avverso detta ordinanza l’indagata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Con il primo deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. la violazione dell’art. 273 cod.proc.pen., dell’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 nonché l’erronea disapplicazione dell’art. 379 cod.pen. e la manifesta illogicità della motivazione risultante dalla contraddittorietà intra e extra testuale con riferimento al contributo di NOME nell’associazione.
Si deduce l’illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato.
Ripercorrendo i colloqui indicati nell’ordinanza impugnata tra la ricorrente ed il padre, si assume che sono le modalità delle comunicazioni che determinano l’illiceità del contenuto che viene ritenuto non chiaramente intellegibile.
Con il secondo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 274 lett. c) e 275 comma 3 cod.proc.pen. in relazione all’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per insufficienza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alle esigenze cautelari reputate sussistenti sulla base della presunzione stabilita dall’art. 275, comma 3, cod.proc.pen.
Si assume che risulta apodittica e quindi carente la motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di recidivanza; inoltre illogico é il ridimensionamento del rientro della ricorrente in Italia che viene valutato solo al fine di escludere pericolo di fuga e non già il rischio di recidivanza. Al contrario tale rientro Italia può essere valutato come una dissociazione rispetto al sodalizio.
Con il terzo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art.
comma 1, cod.proc.pen. in relazione all’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.
per manifesta illogicità della motivazione in merito all’adeguatezza della mi cautelare applicata.
Si assume l’illogicità della motivazione in ordine alla scelta della misura la si ritiene che una misura gradata sia inidonea ad elidere i rapporti con i fami
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegna conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con dichiarazione pervenuta in data 16.5.2025, l’indagata, attualmen detenuta presso il carcere Lorusso-Cutugno di Torino, ha rinunciato al propos
ricorso per cassazione.
Premesso che la rinuncia é un atto formale, detta dichiarazione risponde requisiti fissati dalla legge, in quanto formulata personalmente da parte di
NOME COGNOME con specifica indicazione del provvedimento cui ineriva ed è st ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte dall’Ufficio matricol carcere dove la stessa è attualmente ristretta (Cass. Sez.1, n. 3215 19.6.2013, Rv. 256508).
Orbene, alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso di NOME COGNOME essere dichiarato pertanto inammissibile, da ciò conseguendo l’onere per ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di provvedere al paga delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 22.5.2025