Rinuncia al Ricorso: Le Conseguenze dell’Inammissibilità in Cassazione
La presentazione di un’impugnazione è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma cosa accade quando una parte decide di fare un passo indietro? La rinuncia al ricorso è un atto processuale con conseguenze ben precise, come illustrato da una recente sentenza della Corte di Cassazione. Il caso analizzato chiarisce che tale scelta, sebbene legittima, non è priva di implicazioni, specialmente in termini di costi e sanzioni. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto applicati.
La Vicenda Processuale: Dalla Misura Interdittiva al Ricorso
Il caso ha origine da un’ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo parzialmente l’istanza di un’indagata per reati ambientali (art. 452-bis cod. pen.), aveva sostituito la misura dell’obbligo di dimora con una più lieve misura interdittiva. Nello specifico, all’indagata veniva inibito l’esercizio di uffici direttivi in persone giuridiche per un periodo di sei mesi.
Contro questa decisione, l’indagata aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione sia riguardo ai gravi indizi di colpevolezza sia in relazione alla concretezza del pericolo di reiterazione del reato. Tuttavia, prima che si tenesse l’udienza di discussione, accadeva un fatto determinante.
La Rinuncia al Ricorso e la Decisione della Cassazione
Il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, depositava un atto di rinuncia al ricorso. La giustificazione addotta era il “sopravvenuto disinteresse ad agire”, motivato dalla imminente scadenza della misura interdittiva stessa. A quel punto, l’interesse a ottenere una pronuncia nel merito era venuto meno.
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia ritualmente presentata, non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale. Questa norma, infatti, prevede l’inammissibilità dell’impugnazione in caso di rinuncia.
Le Motivazioni: La Colpa nella Rinuncia e le Sanzioni
La parte più interessante della decisione risiede nelle conseguenze economiche derivanti dalla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha stabilito che, poiché la rinuncia al ricorso è un atto che dipende esclusivamente dalla volontà della parte, la conseguente inammissibilità è a lei imputabile a titolo di colpa.
Questo ragionamento si fonda su un consolidato orientamento, rafforzato dalla sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale. Quando l’esito negativo del processo è determinato da una scelta volontaria della parte, scatta per legge la condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto equo e congruo determinare tale somma in 500 Euro.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso è una scelta strategica che pone fine al giudizio di impugnazione, ma non è un atto neutro. Chi rinuncia deve essere consapevole che tale decisione comporta automaticamente l’addebito delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria. Questo meccanismo serve a responsabilizzare le parti processuali e a scoraggiare impugnazioni presentate e poi abbandonate senza una valida giustificazione processuale che escluda la colpa. Pertanto, prima di rinunciare a un ricorso, è essenziale valutare attentamente tutte le conseguenze, incluse quelle di natura economica.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso per cassazione prima dell’udienza?
Se si presenta una formale rinuncia al ricorso prima dell’udienza di discussione, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile senza esaminarne il merito.
La rinuncia al ricorso comporta sempre delle sanzioni economiche?
Sì, secondo la sentenza in esame, la rinuncia è una causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi alla colpa, della parte ricorrente. Di conseguenza, la legge prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende.
Qual è stata la sanzione pecuniaria applicata in questo specifico caso?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma determinata in 500 Euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7729 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7729 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME COGNOME nata a Parenti il 11/08/1965, avverso l’ordinanza in data 03/04/2024 del Tribunale di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per la ricorrente la memoria dell’avv. NOME COGNOME che ha presentato la rinuncia al ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 3 aprile 2024 il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’istanza presentata da NOME COGNOME indagata per il reato degli art. 110, 112, 452-bis cod. pen., ha sostituito la misura dell’obbligo di dimora con la misura interdittiva dell’art. 290 cod. proc. pen., inibendole l’esercizio di uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di se mesi.
Ricorre per cassazione l’indagata sulla base di due motivi entrambi per violazione di legge e vizio di motivazione: il primo in relazione ai gravi indizi di LAH
colpevolezza, il secondo in relazione all’attualità e alla concretezza del peric reiterazione del reati.
In data 18 ottobre 2024 il difensore ha presentato rituale atto di rinun all’impugnazione giustificata dal sopravvenuto disinteresse ad agire per scaden della misura interdittiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d) proc. pen., attesa l’intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrent atto proveniente dal difensore munito di procura speciale, prima dell’udienza discussione.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue per legge, tenuto conto anch della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, trattandosi di caus inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della ricorrent condanna della stessa al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 23 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il
Presidente