Rinuncia al Ricorso: Le Conseguenze Giuridiche dell’Abbandono dell’Impugnazione
La rinuncia al ricorso è un atto processuale dalle conseguenze definitive, che chiude irrevocabilmente un grado di giudizio. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i principi che governano questa fattispecie, chiarendo quali sono gli obblighi che ne derivano per la parte rinunciante. Il caso analizzato offre un esempio pratico di come l’abbandono di un’impugnazione conduca non solo alla dichiarazione di inammissibilità, ma anche a precise conseguenze economiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un decreto di confisca di un immobile, emesso dalla Corte di appello. Due soggetti, ritenendo ingiusto tale provvedimento, decidevano di presentare ricorso per cassazione per ottenerne l’annullamento. Tuttavia, in un momento successivo alla proposizione del ricorso ma prima della data fissata per l’udienza, il loro difensore, munito di apposita procura speciale, depositava una formale dichiarazione di rinuncia.
Di conseguenza, la Corte Suprema si è trovata a dover decidere non sul merito della confisca, ma unicamente sugli effetti processuali di tale atto di rinuncia.
La Decisione della Corte sulla rinuncia al ricorso
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia pervenuta, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle ragioni dei ricorrenti, ma si limita a constatare l’assenza di una condizione fondamentale per la prosecuzione del giudizio: l’interesse della parte a ottenere una sentenza.
Oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha disposto due importanti conseguenze a carico dei rinuncianti:
- La condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
- La condanna al pagamento di una somma di euro 1.500 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono strettamente ancorate alle previsioni del codice di procedura penale. La Suprema Corte ha applicato direttamente l’articolo 591, comma 1, lettera d), che annovera la rinuncia tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione. Poiché l’atto di rinuncia è stato presentato dal difensore munito di procura speciale, esso è stato considerato pienamente valido ed efficace.
La dichiarazione di inammissibilità, a sua volta, impone l’applicazione dell’articolo 592 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile debba essere condannata alle spese del procedimento. Inoltre, la stessa norma prevede l’obbligo di versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, qualora l’inammissibilità sia riconducibile a una colpa del ricorrente, colpa che la Corte ha ritenuto sussistente nel caso di specie.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia evidenzia come la rinuncia al ricorso sia una scelta strategica che pone fine a una controversia legale in modo definitivo. Una volta formalizzata, non è possibile ripensarci. Le implicazioni pratiche sono significative: il provvedimento impugnato diventa definitivo e pienamente esecutivo. Nel caso specifico, ciò significa che la confisca dell’immobile diventa irrevocabile.
Inoltre, la decisione sottolinea che l’abbandono del ricorso non è privo di costi. I ricorrenti non solo devono sostenere le spese legali del procedimento, ma possono anche essere soggetti a una sanzione pecuniaria. Ciò serve a disincentivare la proposizione di ricorsi non ponderati o meramente dilatori, che vengono poi abbandonati. La figura della procura speciale, infine, si conferma cruciale, poiché garantisce che un atto così importante come la rinuncia sia compiuto con la piena consapevolezza e volontà del cliente.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione prima dell’udienza?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Questo significa che il caso non viene esaminato nel merito e il provvedimento impugnato diventa definitivo ed esecutivo.
La rinuncia al ricorso comporta sempre dei costi?
Sì, la parte che rinuncia viene condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come in questo caso, la Corte può imporre il pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende se ravvisa una colpa nella causa di inammissibilità.
Chi è autorizzato a presentare la rinuncia al ricorso?
La rinuncia può essere presentata personalmente dalla parte interessata oppure dal suo difensore, a condizione che quest’ultimo sia stato specificamente autorizzato tramite una procura speciale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41113 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 41113 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Tortorici il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Augusta il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 06/05/2024 della Corte di appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN PATIR)
La Corte di appello di Catania con decreto del 6/5/2024, decidendo in sede di annullamento con rinvio, confermava il decreto della Corte di appello di Catania del 6/4/2022, emesso nei confronti di NOME COGNOME e dei terzi interessati, relativo alla confisca dell’immobile sito in Augusta alla INDIRIZZO, formalmente intestato a NOME COGNOME.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo del comune difensore di fiducia, hanno interposto ricorso per cassazione e successivamente quest’ultimo, munito di procura speciale, ha rinunciato ai ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili a seguito della rinuncia avanzata nei termini di legge dal difensore dei ricorrenti, munito di apposita procura speciale. Invero, la dichiarazione di rinuncia al ricorso è pervenuta prima dell’odierna udienza camerale dal difensore che ha proposto l’impugnazione,
secondo la previsione dell’art. 589, comma 2, cod. proc. pen.
Si impone, dunque, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai se dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e, per l’effetto, va l’esecuzione del provvedimento impugNOME.
I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spe processuali, ai sensi dell’art. 592, commi 1 e 2, cod. proc. pen., no ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibil al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro millecinquecento ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cass delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 13 settembre 2024.